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Con il Provvedimento del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le procedure per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato, approvando, altresì, il relativo modello di adesione, da presentare entro il prossimo 30 settembre. La procedura di regolarizzazione si perfeziona con il versamento integrale del credito indebitamente utilizzato, da eseguire in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022, o in tre rate annuali di pari importo.
L’art. 5, commi da 7 a 12, D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto Fiscale, ha previsto la possibilità di regolarizzare, senza irrogazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione, effettuati entro il 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto), del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La procedura consente la regolarizzazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruito, con il conseguente integrale stralcio delle sanzioni amministrative di cui all’art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 471/1997 e degli interessi, da parte dei soggetti che:
La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
La regolarizzazione è poi preclusa qualora il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti o della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
La procedura è dunque applicabile dai soli soggetti che hanno effettivamente svolto attività in tutto o in parte agevolabili, sostenendo le relative spese, ma che, a causa della complessità del quadro normativo di riferimento, hanno commesso errori nell’individuazione o nella qualificazione delle spese agevolabili, oppure nella determinazione della media storica di riferimento da raffrontare con l’importo degli investimenti effettuati.
Con il Provvedimento del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per il riversamento del bonus indebitamente utilizzato, approvando altresì il modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione. Le relative specifiche tecniche saranno approvate da un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
Il modello approvato dal Provvedimento in esame, denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, è composto dal frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente, dai quadri per l’indicazione dei periodi d’imposta di maturazione e di utilizzo del credito, degli importi del credito maturato e da riversare, dei motivi del riversamento e di tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili, degli estremi di eventuali atti istruttori, atti di recupero o provvedimenti impositivi.
I soggetti che intendono avvalersi della procedura di regolarizzazione in esame devono presentare, direttamente o tramite intermediario abilitato, il modello di domanda entro il 30 settembre 2022. L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il software denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, che sarà presto reso disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’avvenuta trasmissione della richiesta è attestata da una ricevuta contenuta in un file, resa disponibile entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate. L’eventuale scarto del file trasmesso è comunicato al soggetto che ha effettuato la trasmissione, il quale può riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di scarto.
Le somme dovute ai fini della procedura di regolarizzazione devono essere versate entro il 16 dicembre 2022, in un’unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024, senza la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti fiscali o contributivi eventualmente a disposizione. In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
La rateazione non è, tuttavia, ammessa qualora il credito di imposta da riversare sia stato accertato con un atto di recupero o un atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla stessa data. In tal caso, pertanto, il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare, entro il 16 dicembre 2022 ed in un’unica soluzione, l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione. La rateazione è invece ammessa qualora il contribuente che aderisce alla procedura sia stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente al 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un PVC consegnato successivamente alla stessa data.
Dall’importo dovuto devono essere scomputate le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi (che restano dunque definitivamente acquisite). La procedura di riversamento non prevede, comunque, la restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto.
Il riversamento del credito d’imposta, in un’unica soluzione o in forma rateale, deve essere effettuato mediante Modello F24, utilizzando i codici tributo che saranno istituiti da una prossima Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
La procedura si perfeziona con il pagamento, unica soluzione o ultima rata, dell’intero importo dovuto o dell’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione (in caso di rateazione, pertanto, il perfezionamento della procedura si realizza solo con il versamento dell’ultima rata).
Il perfezionamento della procedura di riversamento esclude la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000. Qualora dall’istanza emergano elementi rilevanti attestanti la violazione dell’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000, è previsto che l’Agenzia delle Entrate comunichi all’Autorità giudiziaria l’adesione alla procedura di regolarizzazione ed il suo successivo perfezionamento ovvero, in caso di mancato perfezionamento della procedura, l’inefficacia della regolarizzazione
In caso di mancato perfezionamento della procedura, la richiesta di regolarizzazione non produce effetti e l’Agenzia delle Entrate procede con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento al recupero degli importi dovuti, interessi e relative sanzioni, calcolati sull’intero importo del credito indebitamente utilizzato.
In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta, invece, il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni (nella misura del 30%) e interessi.