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Con Provvedimento 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la fruizione del credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro Italia e nelle Zone Economiche Speciali (ZES). L’aggiornamento del modello si è reso necessario per consentire ai beneficiari di tali bonus di restituire gli importi eccedenti i massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.
Il nuovo modello di comunicazione deve essere utilizzato anche dalle imprese che hanno effettuato investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e intendono beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 64, Legge n. 205/2017, c.d. Legge di Bilancio 2018.
Con il Provvedimento 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto la possibilità di restituire gli importi eccedenti i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”, sottraendo dal credito d’imposta spettante gli eventuali importi eccedenti.
La restituzione degli importi eccedenti deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Il modello approvato dal Provvedimento 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022, pertanto, prevede specifici nuovi campi, che devono essere compilati qualora, in relazione agli aiuti di cui all’art. 1, comma 13, D.L. n. 41/2021 (c.d. “regime ombrello”), il beneficiario abbia superato uno o più dei massimali previgenti del Temporary Framework.
In tale ipotesi, i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti a indicare nel nuovo modello di comunicazione l’importo degli aiuti ottenuti in eccedenza e l’importo degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione Europea del 21 aprile 2004, nonché l’importo che si intende restituire mediante sottrazione dal bonus spettante.
Qualora a seguito di tale sottrazione il credito effettivamente spettante risulti inferiore all’importo da restituire, i beneficiari devono rettificare la comunicazione precedentemente inviata, osservando le indicazioni fornite nel paragrafo “Rinuncia totale al credito d’imposta/Rettifica precedente comunicazione” delle istruzioni allegate al Provvedimento 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022.
Qualora, invece, i beneficiari, pur dovendo restituire eccedenze di aiuti, non intendano sottrarre l’importo di quelli eccedenti dal credito d’imposta (poiché, ad esempio, già restituito mediante riversamento con il modello F24 o attraverso la sottrazione da altri aiuti), non è richiesta la compilazione dei nuovi campi.
L’art. 1, commi da 61 a 65-bis, Legge n. 205/2017, prevede il riconoscimento di benefici fiscali e di altre agevolazioni a favore delle imprese, già esistenti o di nuova costituzione, che operano nelle Zone Logistiche Semplificate.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi (la delega di pagamento deve essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento). Il codice tributo da esporre nel modello F24 sarà istituito da un’apposita Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta è richiesta la presentazione della comunicazione approvata dal provvedimento in esame. La stessa, in particolare, potrà essere presentata a partire dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del D.P.C.M. che istituirà ogni singola Zona Logistica Semplificata.
L’invio telematico della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS dovrà essere effettuato tramite il software “Creditoinvestimentisud” (CIM17).