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Tra le disposizioni introdotte dal Decreto Antifrode (D.L. n. 157/2021) ricordiamo che, relativamente al superbonus 110%, per potere fruire della corrispondente maxidetrazione anche in modo diretto (tramite la dichiarazione dei redditi) e non solo esercitando l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente sarà tenuto a richiedere il rilascio del visto di conformità.
Tale nuovo adempimento è stato introdotto a partire dal 12 novembre 2021; tuttavia, quello che risulta distonico, a tal riguardo, è che secondo le istruzioni al modello Redditi 2022 PF e la Circolare n. 16/E/2021, tale obbligo sussiste con riferimento alle spese sostenute e le fatture emesse dal 12 novembre 2021, mentre secondo la recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27 maggio 2022, l’obbligo, sia per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, “trova applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021”.
A ben vedere, se nel primo caso restano escluse le fatture emesse prima del 12 novembre 2021, ma pagate da questa data in poi, nel secondo caso l’adempimento scatta anche se il pagamento risulta effettuato prima del 12 novembre 2021, se a fronte di questo corrisponderà una fattura differita emessa successivamente a tale data (ad esempio, pagamento ad ottobre 2021 e fattura differita emessa il 15 novembre 2021).
Tale incongruenza pone dubbi al contribuente persona fisica il quale, abituato a confrontarsi con uno stringente principio di cassa, avrebbe sicuramente preferito che la decorrenza dell’obbligo fosse stata correlata esclusivamente ai pagamenti effettuati dal 12 novembre 2021 in poi.
Per quanto riguarda, invece, le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, sia la Circolare n. 16/E/2021 che la n. 19/E/2022 esprimono il medesimo criterio che individua, quale discriminante per l’avvio del nuovo adempimento, le fatture emesse dal 12 novembre 2021 e prescinde dal momento di sostenimento della spesa.
Con l’occasione si ricorda che il nuovo adempimento non è richiesto qualora il contribuente:
Precisiamo, inoltre, che anche qualora il contribuente dovesse intervenire sulla dichiarazione precompilata modificandone i dati e successivamente la presenti direttamente senza l’intervento di un professionista abilitato o di un CAF, non sarà richiesto il rilascio del visto di conformità (cfr. Risposta n. 5 a Telefisco 2022).
Da ultimo ricordiamo che, da quest’anno, il controllo formale sulla documentazione relativa agli oneri presenti nella dichiarazione precompilata riguarderà esclusivamente le modifiche effettuate e non prenderà dunque in considerazione i dati rimasti invariati.