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Al fine di fornire chiarimenti in merito alla certificazione SOA richiesta obbligatoriamente a chi sottoscrive appalti per lavori di importo superiore a 516.000 euro agganciati ai bonus edilizi (siano questi legati alla maxidetrazione che a detrazioni di minore entità), analizziamo la disciplina transitoria introdotta dalla Legge di conversione del Decreto Taglia prezzi (D.L. n. 21/2022).
In primo luogo, l’attestazione SOA è quel certificato che devono obbligatoriamente possedere tutte le imprese che vogliono partecipare a gare di appalto di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro e, nel caso di nuova richiesta, per ottenere l’attestazione la società richiedente dovrà considerare di mettere in conto il trascorrere di un arco temporale almeno pari a 90 giorni dalla data di presentazione dei documenti richiesti.
Stanti queste brevi premesse, consideriamo che per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2023, scatterà l’obbligo di affidare l’esecuzione degli stessi a società dotate di tale certificazione pena il mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali potenzialmente applicabili.
Tuttavia, l’enunciato normativo, riportato all’articolo 10-bis del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022, esprime una disciplina transitoria quanto mai intricata che obbliga il committente a prestare attenzione alle scadenze di esecuzione dei contratti in fase di assegnazione dei lavori.
Per prima cosa vediamo quando non è necessaria la verifica dell’attestazione SOA, ripercorrendo quanto riportato dal comma 4 del citato articolo 10-bis: “le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del Codice Civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto”.
Pertanto, considerato che la Legge di conversione del D.L. n. 21/2022 è entrata in vigore il 21 maggio 2022, quest’ultima è la data spartiacque cui riferirsi per verificare la presenza del certificato SOA.
Quindi avremo:

Proseguendo nell’analisi dell’enunciato normativo avremo che (art. 10-bis, comma 1, D.L. n. 21/2022): “ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato Decreto Legge n. 34 del 2020, è affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Ciò comporta che, se i lavori edili dovessero concludersi entro il 31 dicembre 2022, il committente non dovrà interessarsi alla verifica dell’attestazione SOA, ma nel caso i lavori avviati o affidati in appalto o subappalto dopo il 21 maggio 2022 dovessero prolungarsi oltre il 31 dicembre 2022, scatterebbero le verifiche richieste dal sopra riportato comma 1 dell’art. 10-bis, D.L. n. 21/2022.
Inoltre, considerato che la dimostrazione di avere anche solo sottoscritto un contratto con una società organismo di attestazione, per ottenere il rilascio della certificazione SOA, è prevista solo per i primi sei mesi dell’anno 2023 (quindi fino al 30 giugno 2023), il committente dovrà considerare anche questa variabile in quanto, a partire dal 1° luglio 2023, le società che realizzeranno lavori edili dovranno essere necessariamente dotate dell’attestazione vera e propria (art. 10-bis, comma 2, D.L. n. 21/2022) pena la decadenza dalle detrazioni maturate da luglio in poi.
Per ultimo, ai fini della determinazione della soglia riferita ai lavori edili (importo superiore a 516.000 euro), restando in attesa di un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, possiamo affermare che si ritiene che tra questi vengano ricompresi gli interventi previsti dall’art. 119 ovvero dall’art. 121, comma 2, D.L. n. 34/2020, pertanto tutti quei lavori (quindi esclusi le attività di progettazione e servizi affidate all’appaltatore) cui corrispondono bonus edilizi che danno la possibilità di accedere a detrazioni d’imposta.