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Con la Risposta ad interpello n. 243 del 4 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema dello sconto in fattura applicato dal professionista che rilascia il visto di conformità.
Come noto, infatti, i soggetti che effettuano interventi di ristrutturazione legati al mondo dell’edilizia, in base all’art. 121, D.L. n. 34/2020, al fine di ottenere la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito devono farsi rilasciare un visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta corrispondente al lavoro eseguito.
Tale visto viene rilasciato, ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti indicati alle lett. a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 241/1997
Il caso posto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate è stato proposto da un professionista, il quale voleva conoscere il trattamento fiscale dell’eventuale riaddebito dell’aggravio finanziario sostenuto, pari all’attualizzazione del credito d’imposta acquisito.
In pratica, il professionista avendo intenzione di praticare al proprio cliente lo sconto in fattura sul compenso a lui spettante per il rilascio del visto di conformità e considerato che il possibile recupero fiscale del credito acquisito sarebbe avvenuto nell’arco temporale di alcuni anni, si chiedeva come dovesse essere trattato fiscalmente l’eventuale recupero di tale onere finanziario se evidenziato in parcella.
L’Agenzia delle Entrate, nel confermare che la procedura illustrata dall’istante risultava conforme alle disposizioni normative, prevedendo queste che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità (nonché delle attestazioni e delle asseverazioni) concorrono nel limite di spesa massimo ammesso alla detrazione previsto per ciascun intervento agevolato e che tali spese possono essere oggetto di “sconto in fattura”, aderisce anche alla soluzione prospettata dall’istante.
Pertanto, l’eventuale addebito dell’onere finanziario determinato dall’attualizzazione del credito acquisito ed evidenziato in fattura, rientra a pieno titolo tra i compensi connessi alla prestazione professionale e, come tale, sarà assoggettato a tassazione ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
Inoltre, ai fini IVA, tale corrispettivo concorrerà a formare la base imponibile da assoggettare ad imposta con aliquota ordinaria e non sarà considerato un puro riaddebito di oneri finanziari per i quali è prevista l’esenzione a norma dell’articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.