Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese, in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, l’art. 37-quater, D.L. n. 21/2022, introdotto dalla legge di conversione (Legge n. 51 del 20 maggio 2022), prevede, nel periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022, che il termine per il pagamento delle somme dovute a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni sia fissato in sessanta giorni dalla notifica della comunicazione (anziché entro gli ordinari trenta giorni).
Tale prolungamento del termine di pagamento delle somme richieste con le comunicazioni di irregolarità (i c.d. avvisi bonari) è, tuttavia, applicabile da parte dei soli contribuenti che effettuano il pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione.
Le somme che a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni risultano dovute a titolo di imposta, ritenute, contributi e premi, o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo.
Tuttavia, l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità (il c.d. avviso bonario), comunica all’Amministrazione Finanziaria i dati o gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione, oppure provvede al pagamento delle somme ivi richieste.
Il pagamento nei termini, inoltre, consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative ordinariamente applicabili e gli interessi sono dovuti solo fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.
|
Controllo automatico della dichiarazione di cui all’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 |
Sanzione ridotta al 10% (in luogo della sanzione ordinaria del 30%) |
|
Controllo formale della dichiarazione di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 (*) |
Sanzione ridotta al 20% (in luogo della sanzione ordinaria del 30%) |
(*) Non soggetto a proroga
Le somme liquidate con le comunicazioni di irregolarità possono essere pagate in un’unica soluzione, entro il termine di trenta giorni, oppure in forma rateale (le somme da versare, inoltre, possono essere compensate con gli eventuali crediti fiscali vantati dal contribuente).
Il pagamento in forma rateale non comporta la presentazione di alcuna comunicazione, ma richiede unicamente il versamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Peraltro, nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un simulatore di calcolo delle rate (comprensive d’interessi), che consente anche la stampa dei singoli Modelli F24 di versamento.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015, c.d. Riforma della riscossione, la rateizzazione può avvenire in un numero massimo di otto rate trimestrali, per importi fino a 5.000 euro, e in un numero massimo di venti rate trimestrali, per le somme d’importo superiore alla soglia di 5.000 euro (in entrambi i casi non è richiesta alcuna garanzia per fruire della dilazione).
Le rate successive alla prima scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sulle stesse maturano gli interessi del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data è indicata nell’avviso bonario).
|
Rateizzazione delle comunicazioni di irregolarità |
|
|
Importi pari o inferiori a 5.000 euro |
Massimo 8 rate trimestrali |
|
Importi superiori a 5.000 euro |
Massimo 20 rate trimestrali |
Il mancato pagamento della prima rata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione determina la decadenza dal beneficio della rateazione; in questo caso, l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni, in misura piena, è iscritto a ruolo a titolo definitivo.
Allo stesso modo, l’omesso pagamento di anche una sola delle rate successive alla prima entro il termine fissato per il versamento di quella successiva (ad esempio, quando la seconda rata non è pagata entro il termine fissato per il pagamento della terza), comporta la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo delle somme residue, al netto di quanto già corrisposto.
In caso di mancato pagamento, in particolare, le somme richieste sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione ordinaria (30%). La relativa cartella di pagamento è notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.
L’intervenuta decadenza dalla dilazione degli avvisi bonari non preclude, comunque, la possibilità di dilazionare le somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella di pagamento.
Per le somme dovute a seguito della notifica degli avvisi bonari opera, tuttavia, il c.d. lieve inadempimento. In forza di tale strumento, il ritardo nel pagamento della prima o unica rata non superiore a sette giorni, oppure l’insufficiente pagamento di una rata diversa dalla prima, per una frazione non superiore al 3% e, comunque, a 10.000 euro, non determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
La decadenza dalla rateazione, pertanto, può intervenire qualora la prima rata non sia pagata entro trentasette giorni dal ricevimento della comunicazione (trenta giorni previsti per il pagamento più sette di lieve ritardo), a causa dell’insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, nonché qualora non si paghi una rata diversa dalla prima entro la scadenza di quella successiva.
Nei casi di lieve inadempimento, come pure nell’ipotesi di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l’Amministrazione Finanziaria procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione del 30%, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. Tuttavia, l’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a sanare l’inadempimento con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 entro il termine di pagamento della rata successiva, oppure, in caso dì ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza.
La Legge n. 51/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina, ha inserito il nuovo art. 37-quater che, al fine di sostenere famiglie e imprese nell’attuale scenario di crisi internazionale, prevede il raddoppio, da trenta a sessanta giorni, del termine di cui all’art. 2, c. 2, D.Lgs. n. 462/1997.
È previsto, in particolare, che per le comunicazioni di irregolarità notificate nel periodo compreso tra il 21 maggio (data di entrata in vigore della Legge n. 51/2022) ed il 31 agosto 2022, il relativo termine per il pagamento sia fissato entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. Dal 1° settembre 2022, invece, tornerà a decorrere il termine ordinario di pagamento, fissato in trenta giorni dalla data di notifica della comunicazione.
Tale maggior termine per il pagamento è, tuttavia, applicabile ai soli avvisi bonari derivanti dalla liquidazione automatica della dichiarazione di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, e non a quelli scaturenti dal controllo formale della dichiarazione di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.
Inoltre, come indicato dalla relazione tecnica al maxiemendamento al D.D.L. di conversione del Decreto Ucraina, l’estensione del termine di pagamento interessa soltanto i contribuenti che effettuano il pagamento integrale delle somme dovute (con sanzioni ridotte a 1/3), e non anche i soggetti che optano per il pagamento rateale, disciplinato dall’art. 3-bis, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997.
In caso di pagamento in forma rateale, pertanto, sia la prima rata sia le rate successive alla prima continuano a dover essere pagate nei termini ordinari, ossia la prima rata nei consueti trenta giorni e quelle successive entro l’ultimo giorno del trimestre. Tale previsione depotenzia fortemente l’appeal della disposizione in esame, penalizzando proprio i contribuenti che versano in situazioni di difficoltà economica, in evidente contrasto con la ratio stessa della norma istitutiva dell’agevolazione.
L’estensione dei termini in esame si colloca nell’ambito di applicazione della sospensione feriale di cui all’art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016, prevista dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno. Di conseguenza, se la comunicazione di irregolarità è notificata, ad esempio, nel prossimo mese di luglio 2022, ai sessanta giorni deve sommarsi il suddetto periodo feriale. Se, invece, l’avviso bonario è notificato nel mese di agosto, il termine di sessanta giorni decorre dal 5 settembre 2022.
In conclusione, si ricorda che, con la Risoluzione n. 72/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in caso di attivazione del contraddittorio a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità, se la richiesta è accolta solo in parte, è possibile definirla computando i 30/60 giorni dalla seconda comunicazione. Invece, se la richiesta del contribuente non è accolta, è possibile definirla computando i 30/60 giorni dalla comunicazione originaria.