Nel nostro Paese sono molteplici le forme contrattuali che prevedono che il raccolto, frutto di una sapiente opera di coltivazione da parte dell’imprenditore agricolo, sia effettuato direttamente dall’acquirente.
Ciò può avvenire con il pascolamento degli animali (c.d. pascipascolo), con la vendita di alberi per il taglio e l’approvvigionamento del legname o per la frutta.
Il contratto di vendita in piedi può vedere come controparte dell’imprenditore agricolo concedente un imprenditore commerciale, un altro imprenditore agricolo oppure un soggetto privato che destinerà il prodotto al proprio autoconsumo.
Il contratto è regolato dall’art. 1472 del Codice Civile rubricato vendite di cose future. In particolare, questo contratto prevede che l’acquisto della proprietà si verifica quando il prodotto viene ad esistenza e, nel caso di alberi o frutti, “la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati”. Pertanto, salvo il caso in cui le parti non abbiano di comune accordo stabilito che il rischio sulla venuta ad esistenza dei frutti sia unicamente in capo all’acquirente, il contratto è nullo nel caso in cui il frutto non venga ad esistere (ad esempio per gelate primaverili, per calamità atmosferiche, incendio, ecc.).
Questa tipologia di contratti è particolarmente diffusa e, nell’ipotesi di cessione di prodotti agricoli, è soggetta alla nuova disciplina delle pratiche sleali in vigore dal 15 dicembre 2021 (D.Lgs. 198/2021), la quale ha abrogato le disposizioni precedentemente previste dall’art. 62 del D.L. 1/2012.
Aspetti relativi alla normativa sulle pratiche sleali
Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 198/2021 vi è quella che la disciplina si applica anche alle cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari tra produttori agricoli, restando escluse solo le ipotesi di cessioni a consumatori finali, quelle nelle quali il pagamento avviene contestualmente alla consegna o in caso di cessioni dei soci alle proprie cooperative o alle OP di appartenenza.
Il D.Lgs. 198/2021, oltre a prevedere la forma scritta del contratto, elenca una serie di pratiche sleali che collidono con quanto invece ammette l’art. 1472 c.c.
In particolare, il D.Lgs. n. 198/2021 vieta che nella cessione di prodotti agricoli e alimentari siano attuale le seguenti pratiche sleali:
- omettere, nella stipula del contratto, le norme applicabili in caso di forza maggiore e le altre condizioni richieste dall’articolo 168, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (art. 5, comma 1, lettera c);
- imporre, direttamente o indirettamente, condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose (art. 5, comma 1, lettera d);
- imporre un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte (art. 5, comma 1, lettera l).
Tali accordi ritenuti sleali per lo squilibrio tra le parti, collidono quindi con la possibilità di vendita a forfait con accollo del rischio in capo all’acquirente prevista dal Codice Civile per i contratti di vendita in piedi.
Inoltre, il D.Lgs. n. 198/2021 pone un termine di trenta giorni per il pagamento dei prodotti agricoli/alimentari deperibili (sessanta giorni per quelli non deperibili) decorrente dalla consegna dei prodotti. In tal caso, dato che il passaggio dei frutti avviene con lo stacco degli stessi dalla pianta o al taglio degli alberi nel caso di vendita di piante, vi sarebbe la necessità di prevedere molteplici termini di pagamento in ragione dei giorni di raccolta dei frutti o di taglio degli alberi.
Pertanto, qualora le parti, di comune accordo, decidano di trasferire in capo all’acquirente tutti i rischi, stabilendo un corrispettivo forfettario a prescindere dalla venuta ad esistenza della cosa futura, dalla sua quantità e qualità, per non incorrere nell’ambito sanzionatorio del D.Lgs. n. 198/2021, riteniamo che le parti potranno accordarsi stipulando un contratto lo stesso giorno in cui avviene il consenso all’accesso alla piantagione, procedendo contestualmente al pagamento delle somme pattuite. In questo modo, grazie al pagamento contestuale, riteniamo inapplicabile Decreto sulle pratiche commerciali sleali.
Emissione della fattura e obblighi previdenziali
Nel caso sopra descritto, dal punto di vista fiscale, con il pagamento dell’importo dovuto, si determina il momento impositivo in base al quale sorge l’obbligo di emissione della fattura con l’applicazione dell’aliquota propria del prodotto ceduto. Si ritiene comunque corretta l’emissione della fattura anche con riferimento alla sottoscrizione del contratto nell’ipotesi in cui lo stesso sia stipulato prima della effettiva consegna della piantagione.
Un aspetto da non sottovalutare è quello della stipula di un accordo scritto tra le parti, indipendentemente dal fatto che si sia derogato al D.Lgs. n. 198/2021. Infatti, l’accordo scritto tutela il concedente da eventuali controlli da parte degli ispettori del lavoro, sia al fine di dimostrare la propria estraneità in relazione al personale intento alla raccolta e sia nell’ipotesi che tale personale non sia regolarmente assunto, oppure nel caso in cui si verifichino degli infortuni.
Attenzione a finanziamenti e contributi
Altre problematiche del contratto di vendita in piedi che il concedente deve valutare riguardano le agevolazioni e gli aiuti di cui beneficia per la coltivazione del fondo sul quale insiste la piantagione.
Ricordiamo che questo contratto, pur rientrando in una fattispecie di vendita di prodotti, in pratica prevede l’esecuzione di attività sul fondo altrui. Seppure per un periodo ridotto, il proprietario trasferisce la conduzione del fondo, o di una sua porzione, all’acquirente. Tale aspetto potrebbe far decadere il venditore da eventuali agevolazioni fiscali quali, ad esempio, le agevolazioni per la Piccola Proprietà Contadina (PPC) che prevedono la decadenza qualora, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, i beneficiari alienano volontariamente i terreni, ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
Altre agevolazioni come i PSR, primo insediamento giovani e OCM vigneti, prevedono la conduzione diretta del beneficiario degli aiuti. Pertanto, il contratto di vendita in piedi potrebbe rappresentare un elemento di criticità durante il periodo vincolato da questi aiuti.
Come comportarsi con il carburante agricolo
Un altro aspetto da valutare riguarda il diritto del concedente, per i terreni condotti e in relazione alle colture praticate, alle agevolazioni per l’acquisto dei carburanti agricoli. I quantitativi assegnati tengono conto delle operazioni agronomiche che l’impresa dovrebbe normalmente svolgere autonomamente. Nel caso della vendita in piedi, in cui la raccolta del prodotto fosse effettuata da terzi (così come avviene quando, ad esempio, si affida al contoterzista l’incarico di eseguire alcune lavorazioni), il quantitativo di carburante agevolato assegnato al concedente dovrebbe essere ridefinito tenendo conto di queste lavorazioni non svolte.
Cosa succede nel caso in cui i prodotti fossero assicurati
Un altro aspetto che spesso viene sottovalutato è quello relativo all’assicurazione contro i danni catastrofali.
Qualora vengano presi accordi per una vendita a forfait, rimane difficile per il concedente dimostrare le produzioni effettivamente ottenute ai fine della rilevazione del danno subito, in quanto le quantità effettivamente “raccolte” sono note solo all’acquirente.
Inoltre, nel caso in cui il concedente assicuri le proprie produzioni, magari anche attraverso i contributi comunitari previsti dal Piano Assicurativo Individuale (PAI), deve considerare che qualora abbia venduto il prodotto con un contratto di vendita in piedi, trasferendo il rischio in capo all’acquirente, qualora a seguito di eventi calamitosi i prodotti assicurati dovessero essere oggetto di indennizzo, vi sarebbe un indebita percezione di somme, dato che sulle partite di prodotto cedute con il contratto di vendita in piedi il concedente, di fatto, non subisce alcun danno.
Segnaliamo, infine, che per i contratti di vendita in piedi nel settore viticolo, l’accordo deve prevedere un corrispettivo a misura, ossia in base alla qualità e quantità del prodotto ceduto, e dev’essere seguito dall’emissione di una fattura di vendita comprendente qualità e quantità del prodotto oggetto di vendita in piedi al fine della compilazione della dichiarazione di vendemmia.
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