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In base ad una Risposta ad Interpello resa dalla Direzione Regionale del Piemonte (prot. n. 901-115/2022), il soggetto persona fisica che nell’anno 2022 effettua il pagamento del visto di conformità, richiesto a fronte di lavori riguardanti il c.d. bonus facciate terminati e pagati nel 2021, asseverati (a livello di congruità) nello stesso anno 2021 a fronte dei quali è prevista una detrazione d’imposta pari al 90%, potrà fruire (in relazione alle spese sostenute per il sopracitato visto) della detrazione d’imposta pari al 60%.
Inoltre, qualora lo stesso soggetto intendesse procedere alla trasmissione della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’esercizio dell’opzione (ex art. 121 del D.L. n. 34/2020) riguardante lo sconto in fattura o la cessione del credito (con riferimento all’importo pagato al professionista per il rilascio del visto), quest’ultima dovrà essere predisposta separatamente dalla prima (laddove effettuata) e trasmessa entro il 16 marzo 2023.
Il dubbio era sorto a seguito delle disposizioni inserite nella Legge di Bilancio 2022 le quali, dopo avere espresso la modifica della detrazione d’imposta riguardante il bonus facciate che, come noto, dal 90% si è ridotta per l’anno 2022 al 60%, avevano stabilito (anche se non specificatamente per il bonus facciate) che gli oneri sostenuti dai contribuenti per asseverazioni e visti sarebbero risultati detraibili “sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi”.
Questa impostazione, che derogava implicitamente all’applicazione dell’ordinario principio di cassa, necessitava di un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria, considerato anche il fatto che da novembre 2021 ai primi mesi del 2022 si erano succeduti interventi legislativi che avevano contribuito a rendere difficoltosa l’interpretazione della disciplina.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate contribuisce a mettere un punto fermo al contesto, affermando che l’aliquota della detrazione applicabile risulta essere quella in vigore al momento del sostenimento della spesa e, con riferimento al caso in esame, la Comunicazione da trasmettere agli Uffici (per esercitare l’opzione) dovrà essere distinta da quella eventualmente trasmessa per le spese sostenute nell’anno precedente.
Pertanto, con riferimento alla fattispecie posta al vaglio dell’Agenzia delle Entrate, qualora il contribuente intendesse esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito della detrazione riferita al visto di conformità pagato nell’anno 2022, il potenziale cessionario diventerà titolare di tale diritto sulla base della seconda comunicazione e potrà utilizzarne i vantaggi a partire dall’anno 2023, ripartendoli in quote decennali.