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Con la Risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6966”, che le c.d. imprese gasivore dovranno esporre nel Modello F24 per beneficiare del credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2022.
Il bonus, in particolare, è riconosciuto a condizione che il prezzo medio di riferimento dell’ultimo trimestre 2021 sia aumentato di oltre il 30% rispetto al prezzo dello stesso trimestre del 2019.
Come noto, l’art. 4, D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, ha introdotto il nuovo art. 15.1 nel D.L. n. 4/2022, al fine di prevedere il riconoscimento, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 dello stesso art. 15.1, D.L. n. 4/2022, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022.
Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo medio di riferimento del gas naturale dell’ultimo trimestre 2021 sia aumentato di oltre il 30% rispetto al prezzo dello stesso trimestre del 2019.
Per espressa previsione legislativa, il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione orizzontale nel Modello F24 o ceduto, per intero, a terzi entro il 31 dicembre 2022.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, con la Risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6966”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) - art. 15.1 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4.”
In sede di compilazione del Modello F24, detto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
In conclusione si ricorda che per la fruizione dell’analogo credito d’imposta riferito al secondo trimestre 2022, previsto dall’art. 5, D.L. n. 17/2022, c.d. Decreto Energia, deve essere utilizzato il codice tributo “6962”, istituito dalla Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022.