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Il prossimo 30 giugno 2022 andrà in scadenza il credito d’imposta di cui all’art. 22, comma 1-ter, D.L. n. 124/2019, riconosciuto in misura pari al 100% delle commissioni bancarie maturate nel periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022.
Pertanto, salvo proroghe dell’ultima ora, dal 1° luglio 2022 troverà applicazione il solo bonus POS di cui all’art. 22, comma 1, D.L. n. 124/2019, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria, in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali.
Il 30 giugno 2022, infine, andrà in scadenza anche il credito d’imposta di cui all’art. 22-bis, D.L. n. 124/2019, riconosciuto ai soggetti che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai Registratori Telematici (importo massimo euro 160 per soggetto).
Come noto, l’art. 22, comma 1, D.L. n. 124/2019, prevede il riconoscimento, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.
Detto credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, a condizione che i ricavi o i compensi del periodo d’imposta precedente siano di importo non superiore a 400.000 euro.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa (il relativo codice tributo, “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici - articolo 22, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124” è stato istituito con la Risoluzione n. 48/E/2020).
Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
In seguito, tuttavia, l’art. 1, D.L. n. 99/2021, ha disposto il potenziamento, pur per un periodo di tempo limitato, del credito d’imposta di cui sopra e ha previsto il riconoscimento di un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.
In particolare, il comma 1-ter dell’art. 22, D.L. n. 124/2019, introdotto dall’art. 1, comma 10, D.L. n. 99/2021, prevede che per le commissioni maturate nel periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022, il credito d’imposta di cui all’art. 22, comma 1, D.L. n. 124/2019, sia riconosciuto nella maggior misura del 100% (in luogo dell’ordinario 30%) delle commissioni, a condizione che gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 (ossia, registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi) ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015.
L’art. 1, comma 11, D.L. n. 99/2021, ha invece introdotto l’art. 22-bis nel D.L. n. 124/2019, che prevede, a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, nel periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici, il riconoscimento di un credito di imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento o delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
Tali strumenti devono soddisfare i requisiti tecnici di collegamento previsti dal Provvedimento 6 agosto 2021, prot. 211996/2021, dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta spetta, entro il limite massimo di spesa per soggetto pari a 160 euro, nelle seguenti misure:
Da ultimo, agli stessi soggetti di cui sopra che nel corso dell’anno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico, che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, l’art. 22-bis, comma 3, D.L. n. 124/2019, riconosce un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:
I crediti d’imposta previsti dall’art. 22-bis, D.L. n. 124/2019, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24, successivamente al sostenimento della spesa; gli stessi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Anche questi crediti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP e non rilevano neppure ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.