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Con riferimento agli interventi che rientrano nella disciplina della maxi detrazione al 110%, viene confermata l’eccezione alla regola generale che ammette alle agevolazioni fiscali solamente i lavori di ristrutturazione realizzati su immobili che non eccedono il limite di tolleranza del 2% di difformità edilizia.
La conferma viene ratificata dalla recente pubblicazione dell’ultima versione della “Guida ai bonus fiscali per l’edilizia” ad opera del Consiglio Nazionale del Notariato che, in collaborazione con altre quattordici associazioni di consumatori, ha inserito nel testo una specifica sezione dedicata al tema della regolarità urbanistica.
La guida si occupa degli ultimi interventi normativi introdotti in materia (dal Decreto Sostegni-ter fino al Decreto Aiuti), cercando di fornire un’analisi efficacie ed operativa su quelli che sono gli aspetti maggiormente critici evidenziati nel corso di tale lasso temporale.
Il tema della regolarità urbanistica ha sempre ricoperto uno spazio di grande attenzione nel mondo dell’edilizia, in quanto viene espressamente stabilito che “ad un immobile che presenta difformità di carattere edilizio è preclusa la possibilità di accedere ad eventuali agevolazioni fiscali”.
Lo stesso articolo 49 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), si occupa di tutti gli interventi abusivi realizzati in assenza o in contrasto con un titolo abilitativo o sulla base di un titolo che sia stato successivamente annullato, specificando che il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure prescritte, oppure il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel Piano Regolatore Generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
Orbene, tale espressa preclusione non opera con riferimento alla quasi totalità degli interventi ammessi alla maxi detrazione, ma troverà spazio solo qualora:
Pertanto, nel caso in cui il contribuente operi al di fuori di tale ambito circoscritto, la maxi detrazione troverà terreno fertile e potrà essere richiesta anche su immobili che presentano difformità edilizie.
Logicamente, le difformità di cui si parla non devono rappresentare un abuso totale, come ad esempio nel caso di immobili realizzati dopo il 1° settembre 1967 sprovvisti di titolo edilizio, anche perché la mancanza di una tale legittimazione comporterebbe l’impossibilità di procedere alla compilazione della CILAS, adempimento quest’ultimo (come affermato in precedenza) preclusivo al diritto di usufruire della detrazione.