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Dallo scorso 9 giugno 2022, il sistema informatico di sdoganamento all’importazione non prevede più il ricorso al formulario cartaceo per la presentazione e la stampa della dichiarazione di importazione.
Al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi di registrazione della bolletta doganale e l’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta, il sistema AIDA genera il nuovo prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, il cui modello è stato definito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, con la Determinazione 3 giugno 2022, prot. n. 234367/RU.
In attuazione del processo di informatizzazione delle procedure doganali previsto dal Regolamento n. 952/2013/UE (c.d. Codice doganale dell’Unione o CDU), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e relativamente alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione, stabilendo l’applicazione del modello di dati definito a livello unionale, denominato EUCDM (Custom Data Model European Union), a decorrere dal 9 giugno 2022.
Il sistema AIDA 2.0 reingegnerizzato consente, tra l’altro, l’invio incrementale dei dati delle dichiarazioni doganali, l’incremento degli articoli per dichiarazione (da 40 a 999), la possibilità di richiedere lo svincolo delle merci per articolo (invece che per dichiarazione) e lo scambio di messaggi dei nuovi tracciati (H1, H2, H3, H4, H5, H6 e H7) in estensione XML tramite web services.
A seguito del processo di reingegnerizzazione, tuttavia, il sistema AIDA 2.0 non prevede più l’utilizzo di un formulario cartaceo (quale il DAU) né per la presentazione, né per la stampa della dichiarazione di importazione.
Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere gli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA in relazione alla registrazione delle bollette di importazione, e quindi addivenire alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, il sistema AIDA genera il nuovo prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, il cui modello è stato definito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, con la Determinazione 3 giugno 2022, prot. n. 234367/RU.
Oltre a tale riepilogo, ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione (allegato 1 alla Circolare n. 22/D del 6 giugno 2022 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che riporta i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi) suddivisi per aliquote, il sistema mette a disposizione degli operatori:
Tale ultimo prospetto riporta, tra gli altri, il MRN, il numero degli articoli, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ciascun articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data.
È opportuno che il prospetto di svincolo sia consegnato ai trasportatori, giacché lo stesso può costituire prova dell’avvenuto assolvimento delle formalità doganali in caso di controlli in itinere da parte degli organi preposti.
Con la recente Circolare n. 22/D del 6 giugno 2022, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso importanti chiarimenti circa le novità collegate al processo di reingegnerizzazione del sistema AIDA 2.0, in relazione alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria.
Come sopra anticipato, dallo scorso 9 giugno 2022 sono state eliminate, tra l’altro, le bollette doganali di importazione in formato cartaceo.
Le dichiarazioni doganali di importazione, infatti, sono ora trasmesse al sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli munite di firma digitale. Una volta acquisite e registrate dal sistema, le stesse assumono piena efficacia e soddisfano i requisiti di autenticità, integrità e non ripudio richiesti dal D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale).
Peraltro, sempre a decorrere dal 9 giugno 2022, il messaggio IM (per importazione) è stato sostituito dai seguenti tracciati (dichiarazioni), definiti dalla normativa unionale.
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I nuovi tracciati |
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H1 |
Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale |
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H2 |
Dichiarazione di deposito doganale |
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H3 |
Dichiarazione di ammissione temporanea |
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H4 |
Dichiarazione di perfezionamento attivo |
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H5 |
Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali |
Relativamente al tracciato H7 (Super - Reduced Data Set) per lo sdoganamento di beni di modico valore, occorre continuare a far riferimento alle indicazioni rese dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle Circolari n. 15 del 3 maggio 2022, n. 26 del 30 giugno 2021 e n. 18 del 7 maggio 2021.
In luogo degli estremi di identificazione (codice Ufficio, registro, numero dichiarazione, CIN, ecc.) in precedenza utilizzati, le nuove dichiarazioni H1 - H5 e H7 sono identificate univocamente da un MRN (Master Reference Number).
Nella Circolare n. 22/D/2022, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso informazioni circa i nuovi prospetti, disponibili sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).
In relazione al prospetto di riepilogo ai fini contabili, rilasciato al termine della fase di svincolo delle merci, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha evidenziato che lo stesso può essere utilizzato dagli operatori economici per assolvere agli obblighi connessi alla registrazione delle bollette doganali e, conseguentemente, per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione.
Infatti, l’art. 25, D.P.R. n. 633/1972, richiede l’annotazione della bolletta doganale nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione IVA periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno (dall’annotazione, in particolare, devono risultare la data della bolletta, l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta).
Il prospetto di sintesi della dichiarazione doganale di importazione, rilasciato successivamente all’accettazione della dichiarazione doganale da parte del sistema AIDA 2.0, contiene, invece, i principali dati contenuti nella dichiarazione di importazione stessa (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, ecc.)
Il prospetto di svincolo, infine, è necessario per consentire le attività di controllo della Guardia di Finanza e facilitare l’ottenimento del visto uscire (c.d. Messaggio QA). Come evidenziato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella Circolare n. 22/D del 6 giugno 2022, è opportuno che tale prospetto sia consegnato ai trasportatori, poiché lo stesso può costituire prova dell’assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli in itinere da parte degli organi preposti.
Il Prospetto di svincolo contiene, infatti, il MRN della dichiarazione, il numero degli articoli, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ciascun articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data.