Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la revisione del comma 423 dell’art. 1, Legge n. 266/2005, a decorrere dal 2016 la produzione di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche (fino a 260,000 kWh) e agroforestali (fino a 2,4 milioni di kWh) è assorbita dal reddito agrario.
Lo stesso comma disciplina poi un regime forfettario di determinazione del reddito eccedente i suddetti limiti, applicabile alle imprese individuali, alle società semplici, agli enti non commerciali, alle società di tipo commerciale (Snc, Sas, Srl) che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale.
Tali soggetti, peraltro, possono determinare l’IRAP applicando il metodo forfettario previsto dall’art. 17, D.Lgs. n. 446/1997.
La Legge n. 266/2005 ha quindi incluso tra le attività agricole connesse, rientranti nel reddito agrario, la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché la produzione di carburanti, lubrificanti e prodotti chimici ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli.
Come sopra anticipato, la normativa fiscale relativa alla produzione di energie da fonti rinnovabili e fotovoltaiche prevede, dal 2016, che tali attività possano rientrare nel reddito agrario, a condizione che rispettino i seguenti limiti produttivi:
Qualora l’impresa agricola produca energia oltre i suddetti limiti, il reddito è determinato in misura forfettaria, applicando all’ammontare dei corrispettivi il coefficiente di redditività del 25%. Non concorre comunque a determinare il reddito e deve essere dunque esclusa dall’applicazione del coefficiente di redditività, la quota incentivo (art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005).
Tale modalità di determinazione del reddito rappresenta il regime naturale delle persone fisiche e delle società semplici, salvo la possibilità di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
La modalità forfettaria di determinazione del reddito derivante dalla produzione energetica eccedente, per espressa previsione del citato comma 423 dell’art. 1, Legge n. 266/2005, è applicabile anche dalle altre società di persone (Snc e Sas), dalle società a responsabilità limitata e dalle società cooperative agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell’art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006.
Nella dichiarazione dei redditi, le persone fisiche e le società semplici compilano la sezione III del quadro RD, indicando al rigo RD10, colonna 5, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Il reddito deve essere quindi riportato a colonna 7 in misura pari al 25% del valore riportato a colonna 5, concorrendo alla formazione del reddito complessivo.

Fig.1 | Sezione III del Modello Redditi PF 2022
Le altre società di persone in opzione ai sensi dell’art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006, che hanno adottato la contabilità semplificata, compilano il quadro RG11 del Modello Redditi 2022, indicando il reddito determinato ai sensi dell’art. 32, TUIR.
Indicando i redditi fondiari rivalutati a rigo RG11, non sono dunque tenute ad effettuare la “sterilizzazione” degli altri redditi.
Nel caso di produzione di agroenergie oltre i limiti precedentemente indicati, occorre indicare al rigo RG2, colonna 4, l’ammontare dei corrispettivi percepiti delle operazioni soggette a registrazione agli effetti IVA derivanti dall’esercizio di dette attività, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Tali soggetti devono anche indicare nel rigo RG22, con il codice “25”, il 75% dei corrispettivi quali costi forfettariamente riconosciuti.
Qualora la società abbia adottato la contabilità ordinaria compila il quadro F del Modello Redditi, seguendo le medesime indicazioni fornite per le società di capitali, fatta eccezione per l’indicazione dei costi relativi all’attività d’impresa che, nel modello delle società di persone, vanno indicati con il codice “8” a rigo RF31, tra le variazioni in aumento, mentre i ricavi vanno indicati, sempre con il codice “8”, nel rigo RF55 tra le variazioni in diminuzione. Il reddito catastale rivalutato deve essere quindi inserito al rigo RF9, “Redditi determinati con criteri non analitici”.
In particolare, le società agricole in opzione (art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006), che producono agroenergie in misura eccedente i limiti, indicano a rigo RF9, oltre al reddito agrario, anche l’importo forfettario pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini IVA per la produzione di energia elettrica, al netto della tariffa incentivante. Invece, i costi ed i ricavi propri dell’attività connessa di produzione di energia, vanno indicati, rispettivamente, ai righi RF31 e RF55, entrambi con il codice “42”.
Nel quadro RF deve essere barrata la casella relativa all’opzione per il comma 1093 dell’art. 1, Legge n. 296/2006.

Le società di capitali che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale seguono il procedimento similmente alle altre società che adottano il regime contabile ordinario.
Quindi riportano al rigo RF9 i redditi fondiari dei terreni, compresi quelli condotti in affitto, rivalutati del 70% e dell’ulteriore rivalutazione del 30%. Al rigo RF9 deve essere inoltre ricompreso l’importo forfettario pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini IVA per la produzione di energia elettrica al netto della tariffa incentivante.
Tali soggetti, di norma, al fine di sterilizzare la quota di reddito non ricompresa nell’art. 32, TUIR, indicano nei righi RF31 (codice “8”) e RF55 (codice “8”), rispettivamente, le variazioni in aumento dei costi dell’attività agricola e le variazioni in diminuzione dei ricavi di tale attività. Nel caso di produzione di agroenergie, i costi e i ricavi propri dell’attività connessa vanno invece indicati, rispettivamente, ai righi RF31 e RF55, entrambi con il codice “42”. In questo modo il reddito complessivo della società, oltre al reddito catastale di cui all’art. 32 del TUIR, comprenderà anche la base imponibile dell’attività di produzione di energia.
|
Vuoi approfondire l'argomento trattato nella circolare? Consulta la sezione dedicata "Speciale Redditi 2022"
|