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Nell’ambito delle Risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso dello speciale Telefisco del 15 giugno 2022, è emerso un importante chiarimento riguardante, in tema di superbonus 110%, la non necessaria coincidenza soggettiva tra chi sostiene le spese per gli interventi trainanti e chi sostiene quelle correlate agli interventi trainati.
Anche se la soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate poteva dedursi dalla lettura dei commi 2 (per l’ecobonus), 4 e 4-bis (per il sismabonus) dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, nei quali viene esplicitata la condizione che riguarda la realizzazione congiunta degli interventi trainanti e trainati senza fare alcun riferimento alla necessità che sussista la coincidenza soggettiva di chi ottiene la detrazione, il chiarimento ufficiale giunge quanto mai opportuno giacché risolve situazioni ancora in stallo da parte di alcuni contribuenti.
Ora è chiaro che la finalità di circoscrivere i lavori trainanti e trainati all’interno di un preciso lasso temporale vuole raggiungere lo scopo di concentrare gli interventi negli edifici che rispondono ai requisiti richiesti per l’applicazione della maxi detrazione, prescindendo da chi effettivamente sostiene la spesa purché si tratti di soggetto legittimato.
Pertanto, seguendo gli esempi proposti dalla stessa Agenzia delle Entrate, qualora un contribuente si accolli tutte le spese per la realizzazione degli interventi trainanti sulle parti comuni di un condominio, tutti gli altri condòmini, compreso il suo stesso coniuge, potranno fruire della maxi detrazione in relazione alle spese sostenute per gli interventi trainati che rispettano la condizione temporale richiesta dal D.L. n. 34/2020 (le spese dei lavori trainati devono essere sostenute tra l’inizio e la fine dei lavori trainanti).
Si precisa che per essere legittimato al sostenimento delle spese sui lavori trainanti, l’accollante deve essere, nel caso specifico, o un condòmino o un conduttore o un comodatario, inoltre, previo parere favorevole dello stesso esecutore dei lavori, deve essere autorizzato dall’assemblea all’accollo delle spese attraverso votazione con quorum deliberativo pari alla “maggioranza degli intervenuti e di almeno un terzo del valore dell’edificio”.
Dalla Risposta fornita dall’Amministrazione Finanziaria in un tale contesto, si possono trarre considerazioni che consentono l’applicazione di tale principio a tutte quelle situazioni in cui si manifesti un accollo di spese sui lavori trainanti da parte di un soggetto che permetterà agli altri di sfruttare i benefici fiscali sui lavori trainati:
Il principio espresso durante Telefisco ha carattere generale e risulta estensibile anche qualora i bonus si riferiscano ad interventi non rientranti nell’ambito della maxi detrazione.
Per cui, come chiarito anche dalla Circolare n. 24/E/2020, nel caso le spese per interventi realizzati sullo stesso immobile siano sostenute da più soggetti detentori dello stesso, ciascuno potrà decidere il comportamento da adottare per lo sfruttamento della detrazione corrispondente (diretto o attraverso le opzioni consentite) indipendentemente dalla scelta altrui.
Unica eccezione ricorre qualora le spese degli interventi per il recupero del patrimonio edilizio collegato al bonus mobili siano sostenute da persone diverse, in tale caso, infatti, nessuno potrà sfruttare l’agevolazione prevista per l’acquisto dell’arredo.
Problematica può risultare la situazione qualora l’immobile risulti di proprietà di un soggetto non legittimato a fruire della maxi detrazione.
In questo caso, infatti, il principio precedentemente esposto diviene inefficace a meno che l’intero immobile plurifamiliare posseduto, ad esempio, da un’impresa, non comprenda un’abitazione residenziale, detenuta da una persona fisica, funzionalmente indipendente e dotata di accesso autonomo.
Diverso discorso riguarda, invece, le società semplici agricole, per le quali, pur essendo soggetti non legittimati, la Circolare n. 30/E/2020 ha specificamente ammesso l’accesso alla maxi detrazione ai soci, amministratori o persone fisiche a condizione che gli interventi si realizzino su fabbricati rurali residenziali non ricompresi tra gli immobili strumentali necessari allo svolgimento dell’attività.