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Il c.d. Decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno, introduce nuovi e più ampi termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie e delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
È previsto, in particolare, che i Modelli INTRASTAT siano presentati entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. La Comunicazione della liquidazione IVA relativa al secondo trimestre, invece, potrà essere presentata entro il 30 settembre.
Come sopra anticipato, il c.d. Decreto Semplificazioni prevede, innanzitutto, un nuovo calendario di presentazione dei Modelli INTRASTAT, mensili e trimestrali. Con la modifica dell’art. 50, comma 6-bis, D.L. n. 331/1993, infatti, la presentazione degli elenchi potrà avvenire entro il mese successivo al periodo di riferimento.
I Modelli INTRASTAT, pertanto, potranno essere trasmessi entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, e non più entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, ferma restando la proroga al primo giorno feriale successivo qualora tale termine cada di sabato o in un giorno festivo.
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Termini di presentazione Modelli INTRASTAT |
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Periodicità mensile |
Periodicità trimestrale |
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Gennaio |
28 febbraio |
1° trimestre |
30 aprile |
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Febbraio |
31 marzo |
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Marzo |
30 aprile |
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Aprile |
31 maggio |
2° trimestre |
31 luglio |
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Maggio |
30 giugno |
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Giugno |
31 luglio |
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Luglio |
31 agosto |
3° trimestre |
31 ottobre |
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Agosto |
30 settembre |
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Settembre |
31 ottobre |
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Ottobre |
30 novembre |
4° trimestre |
31 gennaio anno successivo |
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Novembre |
31 dicembre |
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Dicembre |
31 gennaio anno successivo |
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Il Decreto Semplificazioni non indica la data a partire dalla quale troveranno applicazione i nuovi termini di presentazione degli elenchi. Occorrerà dunque aver riguardo alla data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.
In relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, si ricorda che con la Determinazione 23 dicembre 2021, prot. n. 493869/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, ha recepito nella legislazione interna le novità introdotte dalla Direttiva n. 2018/1910/UE e dai Regolamenti nn. 2020/1197/UE e 2021/1704/UE.
Le semplificazioni apportate alla disciplina degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie hanno imposto l’approvazione di nuove istruzioni di compilazione e di nuovi modelli, nonché l’aggiornamento delle specifiche tecniche e dei tracciati record degli elenchi. Tra gli elenchi riepilogativi è stato, peraltro, inserito il nuovo Modello INTRA 1-sexies, ove devono essere indicate le informazioni relative all’identità ed al numero identificativo IVA attribuito al soggetto destinatario dei beni in regime di call-off stock.
Il Decreto Semplificazioni interviene anche sul termine di presentazione della Comunicazione liquidazione periodica IVA relativa al secondo semestre. In particolare, con la modifica dell’art. 21-bis, D.L. n. 78/2010, è previsto che il termine di invio della comunicazione riferita al secondo trimestre sia posticipato dal 16 al 30 settembre di ciascun anno.
Restano, invece, invariati i termini di presentazione delle comunicazioni riferite al primo e al terzo trimestre (ultimo giorno del secondo mese successivo al periodo di riferimento), nonché il termine relativo al quarto trimestre (ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo).
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Termini di presentazione LIPE |
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Liquidazione IVA mensile e trimestrale |
Scadenza |
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1° trimestre (gennaio, febbraio e marzo) |
31 maggio |
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2° trimestre (aprile, maggio e giugno) |
30 settembre |
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3° trimestre (luglio, agosto e settembre) |
30 novembre |
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4° trimestre (ottobre, novembre e dicembre) |
28 febbraio anno successivo |
Il Decreto in esame interviene, infine, sulla soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Allo stato attuale, l’art. 6. D.M. 17 giugno 2014, prevede che il versamento del tributo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre di riferimento (31 maggio - 30 settembre - 30 novembre - 28 febbraio), ma è previsto anche che:
A decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023, invece, il Decreto Semplificazioni prevede che la soglia di 250 euro sia elevata a 5.000 euro.