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Il c.d. Decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno, prevede, tra l’altro, l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta 2022. Il periodo d’imposta 2021, ancorché interessato dalle pesanti conseguenze dell’emergenza pandemica, continua dunque a dover essere monitorato ai fini dell’applicazione della disciplina antielusiva.
I commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell’art. 2, D.L. n. 138/2011, definiscono in “perdita sistematica” le società e gli enti che, alternativamente:
Al ricorrere di tali ipotesi, la società si considera “di comodo” a partire dal successivo sesto periodo d’imposta.
In relazione al periodo di imposta 2021, pertanto, una società si considera in perdita sistematica e, quindi, di comodo, se i periodi di imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 risultano in perdita fiscale, oppure se quattro dei suddetti periodi sono in perdita e il rimanente presenta un reddito imponibile inferiore a quello minimo.
Alle società in perdita sistematica sono quindi applicate le stesse penalizzazioni previste per le società non operative di cui all’art. 30, Legge n. 724/1994, ossia:
A tali penalizzazioni si aggiunge poi:
La società con perdite reiterate nel quinquennio possono comunque applicare le cause di esclusione o di disapplicazione dalla disciplina di cui al Provvedimento 11 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate. Tra queste rientrano le società che esercitano esclusivamente attività agricola o che, nei due esercizi precedenti, hanno sempre avuto almeno 10 dipendenti, oppure che presentano un valore della produzione superiore al totale dell’attivo.
Come sopra anticipato, la bozza del Decreto Semplificazioni, approvata dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, dispone l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, è prevista, in particolare, l’abrogazione dei commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell’art. 2, D.L. n. 138/2011.
Di conseguenza, la disciplina delle società in perdita sistematica e le conseguenti penalizzazioni non troveranno applicazione nel periodo di imposta 2022 ancorché i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale, ovvero quattro di tali periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
In conclusione si evidenzia che il Decreto Semplificazioni non prevede alcunché in relazione alla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30, Legge n. 724/94 che, pertanto, continua a trovare applicazione.