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Con l’emendamento n. 18.76, votato dalla Commissione Senato in sede di conversione in legge del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, sono state apportate modifiche al provvedimento meglio noto come super sismabonus acquisti, grazie alle quali è ora previsto un possibile allungamento della scadenza richiesta per completare i rogiti.
Tale termine ultimo, infatti, è tutt’ora fissato al 30 giugno 2022, ma con l’eventuale ratifica dell’emendamento in oggetto, i contribuenti potranno rinviare la stipula dell'atto definitivo di compravendita anche oltre il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022 sempreché vengano rispettate determinate condizioni.
Prima di definire i paletti che circoscrivono la possibilità di fruire dell’allungamento temporale, ripercorriamo brevemente l’inquadramento normativo tributario che definisce l’agevolazione in esame.
Il sismabonus acquisti trova la sua collocazione all’interno dell’art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013, e viene ripreso all’interno della disciplina della maxi detrazione, trasformandosi nel cosiddetto super sismabonus acquisti, disciplinato dall’art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020.
In pratica, l’agevolazione si materializza qualora un’impresa di costruzioni demolisca e ricostruisca interi edifici, ubicati in determinate zone sismiche, al fine di ridurne il rischio.
Gli eventuali acquirenti di tali immobili ricostruiti avranno diritto, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare, di usufruire di una detrazione fiscale sul prezzo di vendita pari al 75%, qualora la ricostruzione abbia portato l’edificio al miglioramento di una classe di rischio sismico, ovvero pari all’85%, qualora il miglioramento della classe di rischio risulti doppio.
Come anticipato, inoltre, con la disciplina della maxi detrazione, tale provvedimento ha subìto un ulteriore incremento della detrazione fiscale applicabile portandola a raggiungere la quota del 110% a condizione che il termine ultimo per completare i rogiti risulti essere il 30 giugno 2022.
Orbene, l’emendamento in oggetto non modifica tale previsione, ma rende possibile l’allungamento temporale di tale scadenza fino al 31 dicembre 2022 qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
Quanto sopra, tuttavia, non significa che il mancato rispetto dei requisiti richiesti annulli totalmente l’agevolazione, in quanto permangono, pur sempre, le detrazioni del 75% o dell’85% ottenibili in base ai livelli di riduzione del rischio sismico dell’immobile acquistato.