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Il Decreto Semplificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, prevede, tra l’altro, l’estensione dell’applicazione del reverse charge sino al 31 dicembre 2026 per le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, nonché per le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.
Come sopra anticipato, il Decreto Semplificazioni prevede l’estensione del reverse charge nel settore elettronico ed energetico sino al 31 dicembre 2026. L’intervento normativo fa seguito all’emanazione della Direttiva n. 2022/890/UE, con la quale la Commissione Europea ha attribuito ai Paesi membri la possibilità di prorogare l’applicazione dell’inversione contabile fino a tutto l’anno 2026.
In particolare, con la modifica dell’art. 17, comma 8, D.P.R. n. 633/1972, sino al 31 dicembre 2026 è prevista l’applicazione del reverse charge per le operazioni di cui alle lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) dell’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, ossia:
In relazione all’applicazione del reverse charge nel settore elettronico, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale peculiare meccanismo riguarda le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti. Di conseguenza, l’imposta deve essere applicata con le modalità ordinarie per le cessioni effettuate direttamente nei confronti di consumatori finali.
Il Decreto Semplificazioni non interviene, invece, sulle altre ipotesi di applicazione del reverse charge di cui:
che restano pertanto confermate senza modifiche.