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Come noto, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 14 del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) all’art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), è stato previsto che per poter accedere ai benefici della maxi detrazione (110%), ricomprendendo le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 per la ristrutturazione delle unità immobiliari unifamiliari (villette), è necessario rispettare la condizione che prevede il completamento dei lavori, per almeno il 30% dell’intervento complessivo, entro il 30 settembre 2022.
Inoltre, per la determinazione di tale Stato Avanzamento Lavori, facendo il Legislatore riferimento “all’intervento complessivo”, nella percentuale del 30% potevano essere ricompresi oltre ai lavori collegati alla maxi detrazione anche quelli di contorno non detraibili al 110%.
A rendere maggiormente flessibile l’applicazione di tale dispositivo, che in numerosi casi aveva generato perplessità in capo ai professionisti delegati a certificare la procedura, è intervenuta la Sottosegretaria al Ministero dell’Economia, Maria Cecilia Guerra, la quale, durante un Question Time della Commissione Finanze presso la Camera, ha chiarito che per sfruttare il tempo supplementare reso disponibile dalla modifica di cui sopra (precedentemente il termine era il 30 giugno 2022), nel computo del SAL al 30% sull’intervento complessivo è lasciata totale discrezionalità al contribuente consentendogli di inserire o meno i lavori non agevolati al 110%.
In pratica, se fino ad oggi per “intervento complessivo” veniva inteso l’intervento effettuato sull’immobile nel suo complesso, ossia includendo anche gli eventuali interventi di contorno non detraibili di per sé col 110%, dopo il chiarimento della Sottosegretaria Guerra, viene concessa ai soggetti interessati la libertà di scelta che potrà essere sfruttata nel modo più opportuno per fare quadrare i conti.
Con l’occasione, inoltre, durante il medesimo Question Time è stato ulteriormente precisato che per usufruire dell’estensione al 31 dicembre 2022 del termine ultimo per il sostenimento delle spese agevolabili al 110% sulle unità unifamiliari non è sufficiente guardare ai pagamenti del 30% dei lavori (anche se avvenuti entro giugno 2022), bensì ciò che rileverà, ai fini dell’ottenimento del superbonus, sarà la conclusione dei lavori per almeno il 30% entro il 30 settembre 2022.
Pertanto, anche qualora risultino effettuati i pagamenti relativi ai lavori corrispondenti al SAL del 30% sulla base delle scelte effettuate dal contribuente (solo lavori superbonus o globalmente effettuati sull’immobile), per l’ottenimento della detrazione risulta indispensabile che il contribuente sia sicuro di potere concludere, entro il 30 settembre 2022, la quota di lavori corrispondenti al 30% da lui prescelto.
Su quest’ultimo aspetto, tuttavia, sorgono dubbi in quanto l’estensione temporale al 31 dicembre 2022 viene direttamente subordinata al comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, mentre con riferimento al termine ordinario riguardante le spese sostenute entro il 30 giugno 2022, i commi cui riferirsi sono l’1 e il 4 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.
Una tale considerazione porta a sostenere che le spese pagate entro il 30 giugno 2022 non devono sottostare alla condizione prevista per il caso dell’estensione temporale in quanto rientrano nella previsione ordinaria.
Pertanto, una persona fisica che, sostenendo le spese al di fuori dell’esercizio di impresa, ne individua il momento di sostenimento in quello in cui le medesime vengono pagate (principio di cassa), ove proceda a saldarle entro il 30 giugno 2022, può ritenere che tali spese rientrino nella finestra temporale agevolata (e incondizionata) ordinaria, di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, e beneficiare della detrazione al 110% senza sottostare alla condizione che prevede la realizzazione, entro il 30 settembre 2022, di una quota, almeno pari al 30%, dei lavori cui quelle spese si riferiscono.
Per il momento, riteniamo opportuno evidenziare la citata criticità, confidando in una tempestiva presa di posizione da parte degli organi dell’Amministrazione Finanziaria, al fine di rendere maggiormente funzionale una disciplina che si presenta già alquanto articolata e di complessa applicazione.