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Il 1° luglio 2022 è oramai alle porte, pertanto, per determinare se un contribuente che applica il regime forfettario è soggetto o meno all’obbligo di emissione della fattura elettronica, risulta indispensabile valutare se nell’anno 2021 ha percepito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori alla soglia di 25.000 euro.
Infatti, se tale soglia è stata superata, l’obbligo scatta a partire dal prossimo 1° luglio, mentre, diversamente, se il computo dei ricavi o compensi si attesta sotto la sopracitata soglia, l’obbligo di passare alla fatturazione digitale decorrerà a partire dal 1° gennaio 2024.
Nella presente circolare ripercorriamo quelle che sono le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria che ci permetteranno di determinare con precisione il calcolo della soglia dei 25.000 euro, considerando che, a tal fine, possiamo prendere in considerazione i chiarimenti già espressi dall’Agenzia delle Entrate in merito ai requisiti richiesti per potere accedere all’applicazione del regime forfettario.
Infatti, per entrare nel regime forfettario, il comma 54 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede, tra i requisiti d’ingresso, il conseguimento di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro e, per la determinazione di tale soglia, la stessa Agenzia delle Entrate ne ha fornito, in passato, accurate precisazioni nelle sue Circolari n. 10/E del 4 aprile 2016 e n. 9/E del 10 aprile 2019 alle quali possiamo riferirci per analogia.
Per prima cosa risulta fondamentale verificare il regime contabile applicato nell’anno di riferimento (nel caso nostro il 2021), pertanto, qualora il contribuente avesse operato in regime di contabilità ordinaria, per determinare l’ammontare dei ricavi conseguiti dovrà essere utilizzato il principio di competenza, mentre per coloro che avessero adottato, nell’anno 2021, il regime semplificato, in base al comma 1 dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, l’ammontare dei ricavi dovrà dedursi attraverso l’applicazione del principio di cassa.
Brevemente, il principio di competenza economica differisce da quello di cassa in quanto per il primo rileva la manifestazione economica e prescinde dalla manifestazione finanziaria, pertanto, ai fini del computo dell’ammontare dei ricavi, questi ultimi rilevano anche con la sola emissione della fattura senza che vi sia la materiale movimentazione del denaro che può avvenire nell’esercizio successivo.
Diversamente, il principio di cassa è un criterio di imputazione contabile tramite il quale vengono considerati solo quei ricavi che risultano realmente incassati.
Conseguentemente, considerato che i contribuenti aderenti al regime forfettario applicano necessariamente il principio di cassa, qualora durante l’anno 2021 il soggetto interessato aderisse a tale regime, per la determinazione della soglia dei 25.000 euro, il principio da utilizzare non potrà che essere quello di cassa.
Particolare attenzione dovranno utilizzare coloro i quali nell’anno 2021, pur essendo soggetti al regime forfettario, hanno esercitato diverse attività, contraddistinte da codici ATECO differenti.
Per una tale fattispecie è importante precisare che per la determinazione dell’importo totale dei ricavi conseguiti è necessario sommare i ricavi di tutte le attività esercitate, pertanto, anche se singolarmente ogni attività risultasse sotto soglia, qualora l’insieme di queste superasse i 25.000 euro (rapportati ad anno), scatterebbe l’obbligo della fatturazione elettronica per tutti i ricavi/compensi percepiti per l’esercizio di ogni attività.
Infine, relativamente ai contribuenti che avviano la propria attività con decorrenza 1° gennaio 2022, non essendo possibile determinare il volume dei ricavi/compensi percepiti nell’anno precedente (2021), l’obbligo della fatturazione digitale scatterà dal 1° gennaio 2024 al pari di coloro che si trovano nell’anno 2021 sotto soglia, precisando, tuttavia, che in capo a tutti questi soggetti che risultano temporaneamente esonerati, è lasciata facoltà di adottare da subito, in modo volontario, la fatturazione elettronica.