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Con la Circolare n. 22/E del 23 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini del calcolo del contributo per il caro bollette previsto dall’art. 37, D.L. n. 21/2022, a carico dei soggetti che esercitano attività diverse e prevalenti rispetto alla produzione di energia, la base imponibile prende in considerazione le operazioni attive e passive desumibili dalle liquidazioni LIPE, quindi del complesso delle attività svolte.
Il contributo per i soggetti con multiattività sarà quindi dovuto anche sui profitti che nulla hanno a che vedere con la produzione e cessione di energia.
Il D.L. n. 21/2022, al fine di contenere l’aumento del costo dell’energia per famiglie e imprese, ha istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico, per l’anno 2022, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita, l’attività di produzione di energia elettrica, l’attività di produzione di gas metano e distribuzione di gas naturale, nonché dei rivenditori di tali fonti energetiche e di coloro che esercitano l’attività di produzione e distribuzione di prodotti petroliferi.
La base imponibile del contributo è costituita dall’aumento del saldo tra le operazioni attive e quelle passive riferito al periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022, rispetto al periodo 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25% qualora detto saldo sia superiore a 5.000.000 di euro.
Il contributo non è dovuto qualora il suddetto incremento sia inferiore al 10%.
La norma precisa che la base imponibile è data dal totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA, indicate nelle Comunicazioni LIPE.
Il contributo deve essere versato in due rate: acconto entro il 30 giugno 2022 nella misura del 40% e saldo entro il 30 novembre 2022.
Dal punto di vista soggettivo, il contributo è dovuto anche dai soggetti che svolgono in maniera non esclusiva e nemmeno prevalente le suddette attività all’interno del territorio italiano.
In particolare, per i soggetti che svolgono più attività, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al punto 2.2 della Circolare n. 22/E/2022, per verificare se il contributo straordinario sia dovuto e per la quantificazione della base imponibile occorre aver riguardo all’importo complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’IVA, desumibile dalle Dichiarazioni LIPE relative ai due periodi d’imposta da confrontare.
Pertanto, in linea di massima, tutti i soggetti che hanno avviato un’attività con i seguenti codici ATECO, attiva dal 1° ottobre 2020, sono potenzialmente soggetti al contributo solidaristico:
Per i soggetti che hanno avviato tali attività dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, i periodi da confrontare debbono essere ricondotti all’effettivo mese di avvio dell’attività (ad esempio, un’attività avviata il 1° gennaio 2021 verifica l’incremento dei periodi gennaio-aprile dei periodi d’imposta 2022 e 2021).
Per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali, ai fini della verifica e del calcolo dell’incremento, concorrono alla formazione della base imponibile per un importo pari all’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’IVA, annotate con riferimento alle medesime mensilità nei corrispondenti registri.
Dalle liquidazioni LIPE devono essere espunte le operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972.
Per quanto riguarda i Gruppi IVA, il contributo è dovuto dai singoli soggetti, quindi anche al fine del calcolo occorre verificare i valori singolarmente prodotti dallo stesso soggetto.