ll D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, dispone l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere degli acquisti di beni e servizi, di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro, non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. Il Decreto ha poi opportunamente differito al 1° luglio 2022 la decorrenza delle nuove misure sanzionatorie per l’omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.
Evoluzione normativa
Come noto, al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, l’art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, ha modificato l’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, prevedendo, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, che i dati delle operazioni transfrontaliere siano trasmessi all’Amministrazione Finanziaria utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML adottato per la fatturazione elettronica.
In seguito, tuttavia, l’art. 5, comma 14-ter, D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto Fiscale, ha disposto la proroga delle nuove modalità di trasmissione dei dati alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022.
È stato dunque previsto l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con soggetti non residenti, eliminando così l’obbligo di trasmissione della Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (il c.d. esterometro).
Con il Provvedimento 23 dicembre 2021, prot. n. 374343, l’Agenzia delle Entrate ha quindi apportato alcune modifiche al Provvedimento 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018, limitatamente alla parte dedicata alla “Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere”.
Dal prossimo 1° luglio 2022, pertanto, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti non dovranno essere più trasmessi all’Amministrazione Finanziaria in forma massiva e con cadenza trimestrale, ma dovranno essere comunicati in relazione a ciascuna singola operazione, utilizzando il formato XML della fatturazione elettronica e il Sistema di Interscambio, entro nuovi e più stringenti termini.
In particolare, a partire dalle operazioni effettuate dal prossimo 1° luglio, è previsto che i dati delle singole operazioni effettuate con soggetti non residenti, dovranno essere trasmessi:
- per le operazioni attive, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (ossia, entro dodici giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);
- per le operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
OPERAZIONI ATTIVE |
Entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi |
OPERAZIONI PASSIVE |
Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione |
Le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia dovranno essere quindi trasmesse al Sistema di Interscambio utilizzando il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “Codice destinatario” con “XXXXXXX”.
Le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, dovranno essere trasmesse allo SDI utilizzando un tipo documento “TD17”, “TD18” o “TD19” (è, infatti, ancora possibile l’integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell’emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio).
Soggetti obbligati
L’obbligo di trasmettere i dati delle operazioni con soggetti non residenti riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA stabiliti in Italia. Tra questi rientrano, a decorrere dal 1° luglio 2022, anche i contribuenti “minimi” e forfettari, nonché i soggetti che adottano il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
A seguito delle modifiche operate dall’art. 18, comma 2, D.L. n. 36/2022, c.d. Decreto PNNR 2, infatti, i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi anche dai soggetti in precedenza esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica e, in particolare, dai sopraindicati soggetti i cui ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente sono d’importo superiore a 25.000 euro.
Dal 1° gennaio 2024, invece, la fattura elettronica e, di conseguenza, l’obbligo di comunicare le operazioni transfrontaliere, sarà obbligatoria anche per i soggetti di minori dimensioni che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.
Esclusioni
Dall’adempimento restano escluse le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale. Pertanto, oltre alle importazioni, per le quali l’IVA e gli altri diritti dovuti sono assolti in dogana, l’esclusione dall’obbligo in esame riguarda le esportazioni non imponibili di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972.
Dall’obbligo di comunicazione restano poi escluse le operazioni per le quali è emessa o ricevuta fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio.
L’esclusione riguarda, inoltre, le cessioni nei confronti di viaggiatori extracomunitari di cui all’art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, documentate da fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema OTELLO.
L’ulteriore ipotesi di esclusione prevista dal Decreto Semplificazioni
A distanza di pochi giorni dall’avvio della nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l’art. 12, D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, è intervenuto sull’ambito oggettivo di applicazione dell’adempimento, introducendo un’ulteriore ipotesi di esclusione.
È prevista, in particolare, l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle operazioni, di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro, relative agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, D.P.R. n. 633/1972.
Dall’obbligo di comunicazione restano dunque esclusi i singoli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini IVA in Italia e di importo non superiore a 5.000 euro.
Tra queste operazioni rientrano, ad esempio, le c.d. prestazioni di servizi specifici, ossia:
- le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie;
- le prestazioni di agenzia;
- la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio;
- la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari;
- le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
- le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering;
- le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto;
quando non territorialmente rilevanti, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
Tra gli acquisti di beni, invece, beneficiano della nuova esclusione, ad esempio, l’acquisto di carburante o di attrezzature utilizzate all’estero, ivi territorialmente rilevanti (e fuori campo IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-bis, D.P.R. n. 633/1972).
Le operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia, si ricorda, devono essere comunicate utilizzando il campo natura operazione con il codice “N2.2”.
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni restano dunque escluse dall’obbligo in esame le operazioni riepilogate nella seguente tabella.
Le ipotesi di esclusione dall’obbligo di Comunicazione |
Operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale (importazioni ed esportazioni) |
Operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio |
Cessioni a viaggiatori extracomunitari documentate da fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema OTELLO |
Operazioni non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro |
Resta da comprendere se la nuova ipotesi di esclusione sia applicabile alle sole operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 o se, invece, sia applicabile anche alle operazioni effettuate dal 22 giugno (data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni) al 30 giugno 2022, i cui dati devono essere trasmessi all’Amministrazione Finanziaria (ancora) in forma massiva.
La decorrenza del nuovo impianto sanzionatorio
Le nuove modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere hanno imposto la modifica del relativo impianto sanzionatorio.
La Legge di Bilancio 2021 ha quindi modificato l’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo che per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 sia applicata la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente, pur entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è ammesso il ricorso all’istituto del cumulo giuridico.
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