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Con il Provvedimento 23 giugno 2022, prot. n. 2022/236366, l’Agenzia delle Entrate ha determinato nella misura del 100% la percentuale del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori effettivamente fruibile in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, nel modello F24 deve essere esposto il codice tributo “6953”, istituito dalla Risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021.
L’art. 48-bis, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha istituito un credito d’imposta a favore dei soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino relative al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
In seguito, l’art. 8, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha previsto che il credito d’imposta sia riconosciuto anche sull’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, comma 1, TUIR, presenti alla data del 31 dicembre 2021.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24, nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione.
Con il D.M. 27 luglio 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato i soggetti beneficiari del bonus, ricomprendendovi le imprese operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria identificate da specifici codici ATECO 2007.
Con Provvedimento 11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di richiesta del contributo unitamente alle relative istruzioni. Con il successivo Provvedimento 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito termini e modalità di presentazione della domanda di contributo.
L’art. 3, comma 3, D.L. n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari dell’agevolazione, pur limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, e ha incrementato le risorse destinate alla misura di ulteriori 100 milioni di euro per il 2022 (per un totale di 250 milioni di euro).
L’art. 10-sexies, D.L. n. 21/2022, ha stabilito che l’incentivo è utilizzabile in compensazione nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione (e non più soltanto nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione).
Con la Risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6953”, da esporre nel modello F24 ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame. Tale codice tributo, in particolare, deve essere esposto nella Sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA” (ad esempio, 2021).
Da ultimo, con Provvedimento 23 giugno 2022, prot. n. 2022/236366, l’Agenzia delle Entrate ha fissato nella misura del 100% la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.