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Il Decreto Semplificazioni introduce nuove modalità di calcolo della deduzione IRAP riconosciuta sul costo dei lavoratori dipendenti, che consentono la diretta deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.
Le altre deduzioni sono ora applicabili ai soli costi relativi ai lavoratori a tempo determinato. Il nuovo impianto normativo non determina modifiche sostanziali alla deduzione IRAP del costo del lavoro, limitandosi a semplificare l’indicazione nel Modello IRAP del costo dei dipendenti a tempo indeterminato. Tali nuove modalità di computo delle deduzioni spettanti sono applicabili dal periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto e, quindi, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già dal periodo d’imposta 2021.
L’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997, disciplina le deduzioni dalla base imponibile IRAP collegate al costo del lavoro. Tra queste assume particolare rilievo la deduzione di cui al comma 4-octies dell’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997, che consente la deduzione dell’importo risultante dalla differenza tra il costo complessivo sostenuto per i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e le altre deduzioni previste sul costo del lavoro.
In particolare, ai fini del calcolo della deduzione spettante, occorre applicare le molteplici deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di lavoratori e, se la sommatoria delle stesse è inferiore alle spese per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, è possibile beneficiare della deduzione di cui al comma 4-octies dell’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997, fino a concorrenza dell’intero onere sostenuto.
Tale modalità di computo delle deduzioni IRAP sul costo del lavoro impone, in sede di compilazione della dichiarazione IRAP, di allocare l’onere complessivamente sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (comunque interamente deducibile) tra i diversi righi del modello dichiarativo deputati all’accoglimento delle relative deduzioni:
Al fine di semplificare le modalità di calcolo della deduzione spettante, l’art. 10, D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, interviene sull’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997, sostituendo le deduzioni parziali dei costi del lavoro a tempo indeterminato con la deduzione integrale di tali costi, e confermando l’applicazione delle deduzioni parziali in relazione a tipologie contrattuali diverse dal lavoro a tempo indeterminato (ad esempio, lavoratori a tempo determinato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).
In particolare, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni:
Allo stato attuale, pertanto, la deduzione di cui al comma 4-octies, primo periodo, dell’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997, ossia la deducibilità integrale del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato, opera indipendentemente dalle altre deduzioni, mentre le deduzioni previste dal comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 4 e 5, e dal comma 4-bis.1, dell’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997, trovano applicazione in relazione ai (soli) lavoratori a tempo determinato.
Per espressa previsione legislativa, le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni trovano applicazione dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (22 giugno 2022) ossia, nella generalità dei casi, dal periodo d’imposta 2021.
I soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare potranno adottare le nuove modalità di calcolo della base imponibile IRAP già dal periodo di imposta 2021.
In attesa dell’adeguamento della modulistica dichiarativa, si ritiene che i costi dei dipendenti a tempo indeterminato possano essere allocati nel rigo del Modello IRAP ove deve essere attualmente riportata solo la deduzione eccedente.
Sul punto è comunque auspicabile un pronto chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
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