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L’attuale lungo periodo siccitoso porta, come conseguenza, gravi danni alle colture ed alle produzioni agricole procurando effetti economici negativi alquanto rilevanti.
Sono numerose le Regioni (Emilia Romagna compresa) che hanno già avviato la procedura per richiedere al Governo il riconoscimento di evento eccezionale, infatti, a seguito di avversità atmosferiche come la siccità, che incidono sulla produzione lorda vendibile annuale delle singole aziende agricole, in misura non inferiore al 30% della produzione ordinaria, possono essere richiesti interventi di carattere finanziario a parziale sostegno dei danni subìti.
Inoltre, in un tale contesto, per gli imprenditori agricoli risulta alquanto complicato rispettare il criterio della prevalenza in base al quale vengono considerate connesse quelle attività che hanno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali e, nel caso di fornitura di beni e servizi, mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse.
Con il comma 988 dell’art. 1, Legge n. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), il Legislatore ha stabilito che: “gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del Codice Civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.”
A ben vedere, per potere applicare la deroga al criterio di prevalenza, devono essere rispettate alcune condizioni, che devono peraltro sussistere contemporaneamente:
Nel rispetto delle sopracitate condizioni, l’imprenditore agricolo potrà derogare al principio di prevalenza mantenendo la propria qualifica con tutti i benefici che questa comporta.
Pertanto, in capo all’imprenditore agricolo permarranno le iscrizioni alla sua previdenza, l’iscrizione dell’azienda nella sezione speciale (riservata alle imprese agricole) del Registro delle Imprese, la qualifica di IAP e quant’altro subordinato all’esclusivo svolgimento delle attività previste dall’art. 2135, Codice Civile.
Tuttavia, sulla base della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2022, la disposizione in commento, non producendo alcun effetto finanziario sul bilancio dello Stato, seppure garantisce il mantenimento del regime fiscale e previdenziale precedentemente acquisito dagli imprenditori agricoli coinvolti, non comporterà nei loro confronti la predisposizione di agevolazioni aggiuntive.
Con riferimento a tale ultima considerazione, vista l’attuale emergenza meteorologica che stiamo attraversando, riteniamo quanto mai utile una presa di posizione ufficiale da parte degli organi competenti al fine di dirimere i dubbi tuttora presenti.