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Con il Decreto Semplificazioni (art. 7 del D.L. n. 73/2022), è stato previsto che l’attestazione, richiesta dal D.M. 16 gennaio 2017 sui contratti di locazione stipulati a canone concordato redatti senza l’assistenza dei sindacati degli inquilini e delle associazioni della proprietà, ha validità per tutti i contratti stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.
Tale disposizione comprende non solo i contratti di locazione a canone concordato per i quali viene normalmente prevista una durata di 3+2 anni, bensì trova applicazione anche con riferimento ai contratti agevolati per studenti e per i contratti transitori a canone vincolato la cui durata è compresa tra uno e diciotto mesi.
La necessità di apporre l’attestazione in commento viene giustificata dal fatto che, per i contratti di locazione nei quali viene utilizzato il regime di canone concordato o vincolato, stipulati in forma libera, quindi in accordo tra le parti o con l’aiuto di professionisti non riconducibili alle organizzazioni sindacali dei proprietari o degli inquilini, all’interno di Comuni nei quali esistono accordi territoriali che recepiscono le indicazioni del D.M. 16 gennaio 2017, è richiesta la certificazione di almeno una delle due organizzazioni firmatarie (sindacato inquilini o proprietari) che, così facendo, se ne assume la responsabilità.
L’attestazione, infatti, legittima i contenuti del contratto di locazione e certifica la rispondenza delle sue clausole, sia economiche che normative, all’accordo territorialmente sottoscritto dalle organizzazioni sindacali.
Sino al 21 giugno 2022 l’attestazione valeva per singolo contratto a prescindere dal fatto che la nuova locazione fosse stipulata a pochi mesi dalla prima e che il nuovo contratto applicasse le medesime condizioni di quello precedente; inoltre, nel caso di contratti transitori (dove il canone non è libero se il Comune ha più di 10.000 abitanti) tale attestazione risultava essere un costo piuttosto ricorrente.
Con la recente disposizione, in vigore dal 22 giugno 2022, si è voluto rendere valida la prima attestazione così come avviene con l’Attestato di Prestazione Energetica (cfr. relazione illustrativa al Decreto) anche se, a ben vedere, le due cose non possono essere messe a confronto, in quanto l’APE attesta l’efficienza energetica dell’immobile e quindi, in mancanza di interventi appositi, garantisce l’invarianza delle condizioni per il periodo che copre (dieci anni), mentre l’attestazione di rispondenza agli accordi territorialmente sottoscritti tra le organizzazioni sindacali (inquilini e proprietà) può perdere autenticità laddove vengono stipulati nuovi contratti in forma libera.
Non essendoci una verifica a posteriori, chi può certificare il contenuto normativo dei nuovi contratti e la conformità delle condizioni economiche pattuite alle intese territoriali per gli affitti agevolati?
Forse un intervento dell’Amministrazione Finanziaria che chiarisse maggiormente quali sono gli effetti attesi da questa sorta di deregolamentazione sarebbe quanto mai auspicabile, considerando il fatto che, a tutt’oggi, molti Comuni chiedono il deposito dell’attestazione per potere applicare l’aliquota IMU ridotta sperando, a tal punto, che si accontentino di una certificazione di vecchia data.
Inoltre, se, come ipotizzato, la norma troverà applicazione solamente nel caso in cui i contratti successivi risultino essere del tutto simili (tranne il nominativo del locatario) a quelli precedentemente stipulati e certificati dall’attestazione, chi sarà delegato ad effettuare il controllo? Sarà sufficiente un’autocertificazione del locatore?