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La disciplina dell’attività agrituristica, regolata dalla Legge n. 96 del 20 febbraio 2006, consente alle imprese agricole di promuovere e valorizzare le proprie produzioni e, al contempo, sostenere economicamente aziende ubicate anche in zone particolarmente svantaggiate.
L’agriturismo, essendo un’attività connessa e complementare a quella agricola, deve essere esercitato dal medesimo soggetto che svolge anche un’attività agricola di coltivazione, allevamento o silvicoltura. Ancorché tale attività abbia una natura indubbiamente “commerciale”, tanto che anche fiscalmente è produttiva di reddito di impresa, il relativo esercizio in connessione all’attività agricola, rispettando i requisiti della Legge n. 96/2006 e dei regolamenti regionali in materia, mantiene il soggetto nell’ambito degli imprenditori agricoli.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 68, comma 11, D.L. n. 73/2021, è stata implementata l’autonomia delle Regioni nel definire i criteri di connessione per le attività agricole. Tale modifica abroga il riferimento al rapporto tempo-lavoro che la Legge n. 96/2006 (art. 4, comma 2) prevedeva al fine di stabilire i limiti entro i quali l’attività agrituristica poteva essere svolta rimanendo dell’alveo della attività agricole ricomprese nell’art. 2135, Codice Civile. Su tale rapporto si fondano ancora le autorizzazioni ad oggi concesse alle imprese del settore ma, grazie alla modifica del 2021, le Regioni possono definire anche ulteriori criteri.
La Legge n. 96/2006 elenca le attività che possono ricondursi all’agriturismo:
Per i soggetti che svolgono tale attività, in conformità alle disposizioni dettate dalla Legge quadro nazionale e delle rispettive Leggi regionali, è previsto uno specifico regime fiscale, regolamentato dall’art. 5, Legge n. 413/1991. Tale regime non è obbligatorio, per cui l’impresa può optare per la determinazione dei redditi e dell’IVA nei modi ordinari.
Analogamente a quanto previsto per l’attività agrituristica ai fini fiscali, anche le imprese che svolgono attività enoturistica e oleoturistica sono soggette alla disciplina di cui all’art. 5, Legge n. 413/2006.
Ai fini IVA, il regime previsto dall’art. 5, Legge n. 413/1991, rappresenta il regime naturale delle imprese che svolgono attività agrituristica.
Questo regime consiste nell’applicazione di una detrazione forfettaria dell’IVA pari al 50% dell’imposta sulle operazioni attive.
Dal punto di vista soggettivo, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto che esercita l’attività agrituristica, questo regime IVA è sempre applicabile, salvo che l’impresa non desideri optare per il regime ordinario di determinazione dell’IVA.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’applicazione del regime forfettario è prevista esclusivamente per le ditte individuali e le società di persone, con esclusione, quindi, delle società di capitali e degli enti commerciali.
Tale regime prevede che il reddito imponibile sia determinato applicando ai ricavi derivanti dall’attività agrituristica un coefficiente di redditività del 25%.
Essendo un regime forfettario, le plusvalenze e le minusvalenze non concorrono a formare il reddito. Così pure anche i contributi in conto impianti sono irrilevanti ai fini della definizione del reddito.
Questo regime di favore non prevede alcun esonero dagli obblighi contabili previsti in applicazione delle norme tributarie e civilistiche, diversificati a seconda delle dimensioni aziendali (contabilità ordinaria ovvero semplificata).
Le imprese minori in regime semplificato che svolgono attività agrituristica, per la definizione dei ricavi conseguiti, applicano il criterio di cassa (Circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, § 3.2.1).
Le ditte individuali e le società semplici compilano il quadro RD nella sezione III, riportando nella colonna 1 del rigo RD 10 l’intero ammontare dei ricavi relativi all’attività agrituristica di cui alla Legge n. 96/2006.
Nella colonna 7 del rigo RD 10, relativa all’ammontare complessivo del reddito derivante dalle altre attività agricole connesse, occorre indicare il valore determinato sommando il 25% dell’importo di colonna 1.

Le altre società di persone (Sas e Snc), a seconda che adottino la contabilità semplificata o quella ordinaria, compilano il quadro RG o RF del modello redditi società di persone.
Le imprese in contabilità semplificata indicano il reddito di tale attività nel quadro RG, riportando al rigo RG2, in corrispondenza della colonna 2 “Attività di agriturismo”, l’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività agrituristica; il medesimo importo andrà riportato a colonna 5, sommato eventualmente ai ricavi delle altre attività. Al contempo, si dovranno riportare tra gli altri componenti negativi, al rigo RG22, con il codice “1”, il 75% dei ricavi precedentemente indicati al rigo RG2 (costi forfettari).

I soggetti in contabilità ordinaria compilano il quadro RF, dopo aver barrato l’apposita casella “Attività di agriturismo”, riportando nel rigo RF9 il valore corrispondente al 25% dei ricavi conseguiti dall’attività agrituristica. I costi ed i ricavi effettivi di tale attività vanno indicati, rispettivamente, nei righi RF11 (variazioni in aumento) e RF55 (variazioni in diminuzione) utilizzando il codice “9”.

Gli altri soggetti che non si avvalgono del regime forfettario previsto dalla Legge n. 413/1991, determinano i redditi attraverso la differenza dei costi e dei ricavi di competenza.
Ricordiamo che, ai fini ISA, per le imprese agrituristiche che determinano il reddito forfettariamente opera una clausola di esclusione che deve essere evidenziata indicando il codice “5” in colonna 2 dei righi RF1 o RG1.
Le imprese agrituristiche che applicano il regime forfettario ricavano le componenti positive e negative ai fini della determinazione sulla base delle registrazioni IVA.
Il valore della produzione sarà dato dalla seguente formula:
Ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA
meno
Ammontare degli acquisti destinati alla produzione e soggetti a registrazione ai fini IVA
meno
Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
Contributi a consorzi obbligatori
Altre deduzioni per lavoro dipendente
(deduzione forfettaria, apprendisti, disabili, ricercatori, ecc.)
Per i soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte, del regime di cui all’art. 5 della Legge n. 413/1991 e che determinano la base imponibile IRAP secondo i criteri speciali ad essi riservati, i costi relativi all’acquisto di beni strumentali possono essere dedotti immediatamente ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Così pure la cessione dei beni strumentali concorrerà alla formazione dell’ammontare dei componenti positivi.
Per le imprese individuali e le società di persone che svolgono attività agricole deve essere compilata la sezione IV del Modello. In particolare questa sezione è riservata alla dichiarazione del valore della produzione dell’attività di agriturismo e/o allevamento di animali con terreno potenzialmente insufficiente a fornire almeno un quarto dei mangimi necessari.
I soggetti che utilizzano la sezione IV sia per l’attività di allevamento che per quella di agriturismo, trattandosi di attività con presupposti impostivi diversi, non possono effettuare compensazioni tra i risultati delle singole attività e dovranno compilare due distinti quadri, riportando in IQ57/IP63 colonna 1 i dati del primo modulo e in IQ58/IP64 i dati del secondo modulo.
Nel rigo IQ46/IP52 occorre indicare l’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA.
Nel rigo IQ47/IP53 andranno invece riportati i valori degli acquisti soggetti a registrazione ai fini IVA.
L’eventuale opzione per l’applicazione dell’imposta secondo i criteri ordinari, con valenza per l’anno 2021, si indica nel quadro IS al rigo IS33, barrando la casella “Opzione”. Per il soggetto l’opzione è vincolante anche per i tre periodi d’imposta successivi, al termine dei quali sarà possibile ritornare all’applicazione del metodo forfettario, barrando l’apposita casella “Revoca” del rigo IS33.
La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), a decorrere dal periodo d’imposta 2022, ha previsto l’esclusione dall’assoggettamento all’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Pertanto, dal 2022 sono esclusi dal tributo gli imprenditori e professionisti che esercitano l’attività in forma individuale. Tali soggetti, tuttavia, devono comunque presentare la Dichiarazione IRAP 2022 relativa al periodo d’imposta 2021 e versare il saldo IRAP relativo al 2021; non è invece richiesto il versamento dell’acconto IRAP 2022.
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