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A partire dal 1° gennaio 2023 cambierà il calendario dei versamenti dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, variabile in base all’importo dovuto in relazione al primo e al secondo trimestre.
Il Decreto Semplificazioni ha, infatti, innalzato da 250 a 5.000 euro il limite per il rinvio del pagamento alla scadenza del trimestre successivo.
Il bollo sulle fatture elettroniche, così come previsto dall’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, è dovuto per le operazioni:
L’imposta di bollo è dovuta con cadenza trimestrale e deve essere versata alla fine del secondo mese successivo alla chiusura del periodo di riferimento.
Qualora l’imposta sia inferiore a 250 euro, per il primo trimestre il versamento può essere effettuato entro la scadenza prevista per il secondo trimestre.
Se la soglia dei 250 euro non viene superata in relazione sia al primo che al secondo trimestre, il versamento può essere invece effettuato entro il termine previsto per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre.
Tali regole, da gennaio 2023 rimarranno invariate, con la sola eccezione della soglia da considerare che passerà da 250 euro a 5.000 euro.
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PERIODO DI RIFERIMENTO |
SCADENZA VERSAMENTO |
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Imposta di bollo 1° trimestre |
31 maggio per imposta dovuta > 250 euro (5.000 euro dal 2023) |
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30 settembre per imposta dovuta < 250 euro (5.000 euro dal 2023) |
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Imposta di bollo 2° trimestre |
30 settembre |
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Imposta di bollo 1° e 2° trimestre |
30 novembre per imposta dovuta < 250 euro (5.000 euro dal 2023) |
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Imposta di bollo 3° trimestre |
30 novembre |
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Imposta di bollo 4° trimestre |
28 febbraio |
Entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, nel portale Fatture e corrispettivi, due elenchi:
è possibile variare i dati in precedenza comunicati solo relativamente all’elenco B.
Sulla scorta dei dati presenti nei sopraindicati elenchi, l’Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (per il secondo trimestre la data slitta al 20 settembre).
Entro i termini di versamento sopra indicati, il contribuente (o il soggetto delegato) provvede quindi a pagare l’imposta di bollo dovuta o tramite addebito sul conto corrente o a mezzo Modello F24.
In caso di ritardo nei pagamenti la procedura web calcola in automatico eventuali sanzioni ed interessi previsti per il ravvedimento operoso.