Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
In base al comma 4 dell’art. 15, D.L. n. 179/2012, “a decorrere dal 30 giugno 2014 i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica”.
Pertanto, in considerazione della generica formulazione normativa, si ritiene che tale previsione riguardi anche le imprese del comparto agricolo.
Tuttavia, l’adempimento non è mai stato preso in seria considerazione fino a quando, l’art. 19-ter, comma 1, lett. b), D.L. n. 152/2021, inserendo il comma 4-bis al sopracitato art. 15, D.L. n. 179/2012, ha previsto, con decorrenza 30 giugno 2022, l’applicazione di una doppia sanzione amministrativa in capo a chi non rispetta l’adempimento di cui sopra non agevolando il pagamento digitale tramite l’utilizzo di un POS.
La sanzione risulta pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione non digitalizzata e si concretizza all’interno dei rapporti intercorrenti tra cliente e commerciante / professionista / impresa.
Alla luce di quanto sopra, tuttavia, è possibile riscontrare la concreta possibilità che nei rapporti tra imprese, professionisti e loro clienti business, vengano redatti accordi contrattuali all’interno dei quali siano previste specifiche clausole che regolamentano i pagamenti da effettuare.
Pertanto, valendo nei contratti privatistici i principi espressi dagli artt. 2230 e successivi del Codice Civile, in essi possono essere ricomprese le condizioni di pagamento, purché accettate dalla controparte.
Pertanto, nulla osta che, in accordo tra le parti contraenti, siano previsti, oltre alle prestazioni da effettuare, anche i termini e le modalità con cui regolare economicamente le transazioni, utilizzando eventualmente strumenti di pagamento quali il bonifico bancario.
In linea teorica, all’interno di tali accordi contrattuali potrebbe trovare spazio anche l’utilizzo del contante come metodo di pagamento (entro la soglia di 1.999,99 euro) avendo cura di considerare attentamente il rischio di “operazioni frazionate artificiosamente” che sappiamo essere attenzionate dalla disciplina antiriciclaggio.
Non meno interessante può essere la soluzione di redigere, laddove non presenti, addendum contrattuali che, aggiornando gli accordi originali e facendo decorrere da una determinata data l’obbligo di effettuare pagamenti tramite, ad esempio, bonifico bancario, consentano al professionista o al consulente di prendere tempo e di dotarsi, in caso lo ritengano opportuno, degli strumenti digitali necessari al pagamento tramite carte (POS).