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Le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento alla Legge di conversione del Decreto Aiuti, che prevede l’aumento da 60.000 a 120.000 euro del limite entro il quale la dilazione delle somme iscritte a ruolo, in un massimo di settantadue rate mensili, è concessa senza che sia necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
È inoltre previsto l’incremento da cinque a otto, a regime, del numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
La presentazione dell’istanza di rateazione del debito iscritto a ruolo è ammessa a condizione che il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
La situazione di obiettiva difficoltà economica è quella in cui si trova il debitore che è nell’impossibilità di pagare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo, ma che, tuttavia, è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.
Tale situazione può essere determinata da una temporanea carenza di liquidità, da una crisi aziendale, da crisi economiche settoriali o locali, dalla scadenza di altre obbligazioni o, comunque, da una precaria situazione reddituale.
La disciplina della riscossione delle somme iscritte a ruolo prevede che per debiti fino a 60.000 euro, la concessione della rateazione sia pressoché automatica (è, infatti, sufficiente motivare il presupposto della obiettiva situazione di temporanea difficoltà nella domanda di dilazione). Quando, invece, l’importo del debito supera la soglia di 60.000 euro, la situazione di difficoltà economica è valutata dall’Agente della Riscossione sulla base dell’entità del debito iscritto a ruolo e della documentazione presentata dal contribuente.
La soglia di 60.000 euro deve essere calcolata computando le residue somme iscritte a ruolo, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica.
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DEBITI FINO A 60.000 EUR |
Per ottenere la dilazione è sufficiente presentare una richiesta motivata |
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DEBITI OLTRE 60.000 EUR |
Per ottenere la dilazione occorre documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria |
Per i debiti d’importo superiore a 60.000 euro la richiesta di rateazione deve essere quindi corredata della documentazione atta a rappresentare la situazione di difficoltà economico-finanziaria del contribuente. Gli elementi e la documentazione da produrre per attestare la situazione di difficoltà sono differenziati in relazione alla natura giuridica del contribuente (persona fisica o società).
Le persone fisiche e i soggetti a esse equiparati (ditte individuali in contabilità semplificata e contribuenti che adottano regimi fiscali agevolati) devono comprovare la situazione di difficoltà economica allegando all’istanza di rateazione l’ISEE del proprio nucleo familiare. Qualora i parametri derivanti dall’ISEE non consentano la concessione della dilazione, il contribuente può comunque far valere le condizioni che hanno cagionato la modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall’ISEE stessa (ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro, l’insorgere di una grave patologia nel nucleo familiare che abbia comportato ingenti spese mediche, la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento in autoliquidazione di tributi e contributi e, limitatamente alle ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la crisi dell’impresa, cagionata da improvvise e oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, o da eventi imprevedibili provocati da forza maggiore).
In relazione alle società (ossia, le società di capitali, le società di persone, le cooperative e mutue assicuratrici e gli enti non commerciali) e alle ditte individuali in contabilità ordinaria, il concetto di temporanea situazione di obiettiva difficoltà è identificato con quello di temporanea difficoltà ad adempiere previsto dall’oramai abrogato art. 187, R.D. n. 267/1942, relativo all’amministrazione controllata. Il beneficio della rateazione è quindi concesso se ricorre “lo stato di reversibile incapacità ad adempiere regolarmente alle obbligazioni”.
La situazione di difficoltà economica è, quindi, verificata attraverso un’analisi finanziaria basata sul c.d. Indice di liquidità, ossia l’indice impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite. Il numero di rate concedibili è, invece, determinato attraverso il c.d. Indice Alfa, dato dal rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100.
Nel corso dell’iter di conversione in legge del D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento che prevede l’aumento da 60.000 a 120.000 euro della soglia entro la quale è possibile richiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo fino a settantadue mesi (dieci anni) con la presentazione della semplice istanza di rateazione, senza che sia necessario comprovare di versare in uno stato di temporanea difficoltà.
È inoltre previsto l’incremento, da cinque a otto, delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla rateizzazione. La decadenza dal beneficio della dilazione sarà dunque prevista in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, del piano di dilazione.
Tali novità, se confermate dalla Legge di conversione del Decreto Aiuti, troveranno applicazione per i piani di rateazione concessi dall’Agente della Riscossione dopo all’entrata in vigore della Legge (prevista a metà del mese di luglio).