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Investire in beni strumentali tecnologicamente avanzati è stato sempre considerato un’attività da sostenere finanziariamente e già dal 2017 si sono succedute norme particolarmente incentivanti che hanno indotto gli operatori economici ad adottare nelle proprie aziende vere e proprie trasformazioni tecnologiche e digitali.
Gli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento tributario hanno assunto diverse forme, passando dall’iperammortamento alla concessione di importanti crediti d’imposta da utilizzare in compensazione nel Modello F24.
Attualmente stiamo vivendo il periodo legato alla concessione del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali materiali ed immateriali denominati Industria 4.0, disciplinati, normativamente, dall’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 e dall’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 e successive modificazioni, e considerate le difficoltà che alcune aziende possono incontrare nella corretta individuazione sia della misura del credito spettante che del periodo dal quale si può fruire dell’agevolazione, nella presente circolare ripercorriamo alcune importanti precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria.
Inoltre, l’occasione di ritornare su tali argomenti ci viene fornita dalla recente Risposta ad Interpello n. 355 del 28 giugno 2022, dove l’Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi, con riferimento alla misura in oggetto, sulle modalità di individuazione del momento di effettuazione degli investimenti.
L’art. 109, commi 1 e 2, TUIR, trattando delle norme generali dei componenti reddituali, stabilisce l’applicazione delle regole di imputazione dei costi sulla base del principio di competenza, secondo cui le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale non considerando le clausole di riserva della proprietà.
Con riferimento ai contratti di leasing (visto che tale modalità di acquisizione dei beni 4.0 è ammessa a pieno titolo), il momento di effettuazione dell’investimento coincide con quello in cui il bene viene consegnato ed entra nella disponibilità del locatario.
Nel caso venga inserita nel contratto di leasing la clausola che richiede l’esito positivo del collaudo, è solo a seguito della dichiarazione rilasciata in tal senso dal locatario che il bene sarà legittimato come rilevante ai fini dell’agevolazione (pertanto, l’eventuale momento del riscatto del bene oggetto di leasing risulterà essere del tutto ininfluente ai fini della spettanza del beneficio).
Sempre in ottica di locazione finanziaria, precisiamo che il costo dei beni, ordinariamente determinato in base al disposto dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, viene assunto con riferimento alla spesa sostenuta dal locatore che acquisisce i beni da concedere in utilizzo al locatario.
Una volta determinato il momento di effettuazione dell’investimento, è fondamentale individuare il momento a partire dal quale il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta maturato, e perché ciò possa avvenire viene richiesta l’entrata in funzione e l’interconnessione del bene oggetto d’investimento.
Tuttavia, non è sempre detto che l’entrata in funzione e l’interconnessione del bene possano coincidere, pertanto, qualora quest’ultima avvenga in un periodo successivo, risulterà opportuno effettuare determinate considerazioni.
Anche se, per motivi legati all’adeguamento dell’infrastruttura informatica, l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene, l’agevolazione non viene compromessa qualora le caratteristiche tecniche richieste dalla codifica 4.0 risultino presenti anteriormente al suo primo utilizzo o alla sua messa in funzione e permangano per tutto il periodo agevolato (Risposta ad Interpello n. 394 dell’8 giugno 2021).
Pertanto, la ritardata interconnessione del bene al sistema aziendale, non comporta il venir meno dell'agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo sarà possibile fruire del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione (Risposta ad Interpello n. 71 del 3 febbraio 2022).
Tuttavia, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere qualsiasi periodo d'imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
Per concludere questa breve carrellata di informazioni legate al credito d’imposta 4.0, ricordando che lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 in tre quote di pari importo, riportiamo, nella tabella che segue, le percentuali del credito d’imposta assegnato ed i limiti d’investimento realizzabili con riferimento agli anni 2021 e 2022.
TABELLA
