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Nel corso dell’iter di conversione in legge del Decreto Aiuti, le Commissioni Bilancio e Finanza della Camera hanno allargato la platea dei potenziali cessionari della quarta cessione del credito a tutte le partite IVA che detengono un conto corrente con l’istituto di credito proponente.
L’emendamento recentemente licenziato ha lo scopo di alleggerire la situazione di blocco che si era venuta a creare presso i diversi istituti di credito, i quali risentivano della pesantezza finanziaria associata al meccanismo di gestione del sistema delle cessioni dei crediti d’imposta.
Lo stesso emendamento, inoltre, non perde di vista le situazioni sclerotizzate dei portafogli bancari. Infatti, una nuova modifica apportata al meccanismo assegna alle nuove disposizioni carattere retroattivo, alleggerendo, di fatto, anche le cessioni e gli sconti comunicati prima della data di conversione del Decreto Aiuti.
Come noto, lo schema dei trasferimenti dei crediti in vigore sino a prima dell’emendamento approvato prevedeva:
Con riferimento alla quarta cessione, viene ora previsto che questa sarà effettuabile anche “a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti” che siano titolari di conto corrente.
Conseguentemente, la platea dei potenziali acquirenti del credito si amplia notevolmente ricomprendendo, tra questi, chiunque, dotato di partita IVA, eserciti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale o agricola.
Inoltre, l’estensione temporale determinata dall’effetto retroattivo della norma, comporterà che tutte le opzioni comunicate durante l’anno 2022 e riferite, in gran parte, a spese sostenute nell’anno 2021, potranno essere nuovamente prese in considerazione, sbloccando i crediti incagliati presso gli istituti di credito ove risultavano appoggiati.
Tale maggiore facoltà di manovra che le banche andranno ad acquisire, comporterà una più facile gestione delle capienze fiscali, venute tutt’oggi ad esaurimento, anche se resta un’ulteriore questione da affrontare che, speriamo, possa trovare una soluzione in tempi brevi.
Ci riferiamo al problema della responsabilità dei cessionari che comporta ancora un freno al meccanismo di cessione dei crediti che stiamo analizzando.
Infatti, ad esclusione del caso in cui sia dimostrata una partecipazione dolosa del cessionario alla commissione della frode, risulterebbe alquanto auspicabile una sua deresponsabilizzazione qualora quest’ultimo risulti estraneo alla formazione del credito originario.
Fintanto che colui che acquista un credito dalle banche risulterà costretto ad effettuare un controllo sull’origine del credito di cui diventa titolare, la riattivazione del circuito dei bonus sarà essere sempre un’operazione non portata a compimento, poiché il timore di essere considerato corresponsabile di un’irregolarità compiuta da un soggetto terzo inibirà il successivo processo di accollo.
Un’ultima annotazione. In relazione alla quarta cessione del credito è opportuno che le aziende agricole interessate all’acquisizione dei crediti in esame riflettano attentamente su tale opportunità. Tale attività, infatti, potrebbe determinare la decadenza dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola. In taluni casi pare, dunque, opportuno evitare l’acquisto dei crediti al fine di non pregiudicare il mantenimento della qualifica di società agricola.