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Il Ministero dell’Economia e, in particolare, la Risposta ad un’interrogazione parlamentare (n. 3-03381 del 5 luglio 2022) presentata in Commissione Finanze al Senato, ha fornito indicazioni in merito alla compilazione dell’autocertificazione aiuti di Stato COVID da presentare entro il prossimo 30 novembre.
In particolare, è stata presa una posizione ufficiale in merito alla disposizione che così recita: “ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (...) comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella Sezione I per le quali va compilata la sezione II “Altri aiuti”’, del quadro A”.
Considerato che tra gli “Altri aiuti” sono ricompresi quelli che non presentano carattere fiscale o erariale, nonché quelli che, seppure erariali, non sono ricompresi nel regime ombrello, si chiedeva al Ministero di fornire un indirizzo o un’elencazione al fine di conoscere meglio le tipologie di Aiuti da ricomprendere nell’autocertificazione, riferendosi, nel caso specifico, anche alla presunta incidenza delle garanzie per la verifica del massimale del plafond di Sezione 3.1 e Sezione 3.12.
Sollecitato a tale riguardo, il Ministero competente ha precisato che le garanzie del Fondo Centrale connesse agli aiuti, rilasciate in base all’art. 13 del D.L. n. 23/2020, si riconducono a due tipologie:
Alla luce del fatto che la Commissione Europea assimila una garanzia a copertura totale (100%) ad un contributo a fondo perduto, è logico considerare che la prima tipologia di garanzia deve essere concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework e, come tale, concorrerà alla formazione del corrispondente plafond.
Diversamente, la seconda tipologia di garanzia viene concessa ai sensi e nei limiti della Sezione 3.2 del Temporary Framework, in base alla quale sono previsti dei limiti massimi dell’importo del finanziamento parametrati al fatturato dell’impresa o al suo monte salari.
La Sezione 3.2 prevede, altresì, che tali garanzie si attivano a fronte del versamento di un premio annuale di garanzia, in misura almeno pari ai premi annui riportanti nella tabella di cui alla stessa Sezione 3.2.
Tuttavia, l’art. 13 del D.L. n. 23/2020, tra le varie condizioni di favore riservate alle imprese, ha previsto la completa gratuità della garanzia rilasciata dal Fondo, pertanto, il differenziale tra il premio di garanzia imposto dalla Sezione 3.2 e il premio applicato all’impresa (essendo quest’ultimo pari a zero, l’importo rilevante risulterà essere l’intero premio di garanzia), sarà l’unico elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo, da inquadrare, come abbuono, nella Sezione 3.1.
Nel rispondere anche alla domanda riguardante una possibile elencazione degli aiuti da considerare ai fini della verifica dei massimali, il Sottosegretario Maria Cecilia Guerra nega che ciò possa realizzarsi considerato che tra gli aiuti da ricomprendere nell’autocertificazione sono presenti anche sostegni finanziari erogati da altre Amministrazioni (alle quali bisognerà riferirsi) che, come tali, non sono conosciute dall’Agenzia delle Entrate.
Pressoché in contemporanea con la Risposta all’interrogazione parlamentare sopra riportata, l’Agenzia delle Entrate, con sua Risoluzione n. 35/E del 5 luglio 2022, ha istituito i codici tributo per effettuare la restituzione spontanea dell’importo eccedente il massimale spettante ai sensi dell’art. 4 del D.M. 11 dicembre 2021.
Tale disposizione, inoltre, prevede che il riversamento spontaneo dell’eccedenza sul massimale spettante dovrà essere comprensivo degli interessi di recupero calcolati in base al Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004.
Pertanto, al fine di rendere possibile una tale procedura, sono stati istituiti due codici da riportare nel modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”, conosciuto anche come F24 ELIDE.
I codici tributi sono i seguenti:
Relativamente alla compilazione del modello F24 ELIDE, le istruzioni dell’Amministrazione Finanziaria specificano che i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando: