Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Come noto, l’abitazione principale risulta esclusa dall’applicazione dell’IMU qualora l’unità immobiliare non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 che, essendo considerate categorie di lusso, sono ugualmente soggette al tributo locale (art. 1, comma 740, Legge n. 160/2019).
Ciò che in tale sede si vuole evidenziare è che l’esenzione da IMU si realizza solo qualora il possessore e i componenti del suo nucleo familiare rispettino il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale.
Infatti, non ricorrendo la simultanea compresenza delle due condizioni, l’immobile diviene automaticamente considerato a disposizione e su di esso l’imposta locale IMU dovrà essere applicata secondo le regole ordinarie.
Nessun problema quando l’immobile è detenuto da un soggetto che, unitamente al suo nucleo familiare, lo utilizza come dimora abituale e vi risiede anagraficamente, infatti, l’esenzione IMU, per una tale fattispecie, trova totale applicazione.
Se, invece, l’unità immobiliare è posseduta solo in quota da chi vi dimora e risiede (ad esempio, due fratelli che possiedono l’immobile al 50%, ma solo uno di questi lo utilizza come abitazione principale), l’esenzione IMU (pro quota) spetterà al solo proprietario che soddisfa il doppio requisito, mentre all’altro proprietario verrà applicata (pro quota) l’imposta locale secondo le ordinarie modalità.
Ciò si evince dal disposto dell’art. 1, comma 743, Legge n. 160/2019, in base al quale “in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.
La situazione si rende più complicata qualora ricorra la fattispecie di coniugi residenti in dimore distinte per le quali un recente intervento legislativo (art. 5-decies, D.L. n. 146/2021 che ha modificato il comma 741 dell’art. 1, Legge n. 160/2019) ha stabilito che, a partire dal 2022, le agevolazioni IMU si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare e comunicato attraverso la Dichiarazione IMU da presentare al Comune nel quale è situato l’immobile considerato abitazione principale.
La complicazione non esiste qualora gli immobili oggetto di scelta siano posseduti al 100% dall’uno o dall’altro coniuge; tuttavia, le cose si complicano se gli immobili siano posseduti in comproprietà tra i coniugi.
Non essendoci, a tutt’oggi, chiarimenti di fonte ufficiale, un atteggiamento prudenziale porterebbe ad assegnare l’agevolazione IMU al solo proprietario che soddisfa i doppi requisiti (residenza anagrafica e dimora abituale) sull’unità immobiliare scelta.
Pertanto, si potrebbero verificare le seguenti situazioni:
CASO 1
Se si sceglie l’immobile 1 come abitazione principale, l’esenzione IMU si applica sull’intera proprietà in quanto il proprietario rispetta il doppio requisito.
Se si sceglie l’immobile 2 come abitazione principale, la moglie potrà fruire dell’esenzione IMU limitatamente alla sua quota di proprietà, mentre il marito dovrà pagare l’imposta essendo carente per la sua quota del requisito della residenza anagrafica.
CASO 2
Per tale fattispecie, la situazione risulterà essere ancora più paradossale in quanto, a prescindere dalla scelta effettuata, l’immobile eletto come abitazione principale potrà fruire dell’esenzione IMU solo in quota al 50% in quanto solamente uno dei coniugi rispetta la condizione del doppio requisito.