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Con un comunicato stampa dell’8 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “i crediti d’imposta spettanti per l’acquisto dei prodotti energetici, ceduti a soggetti terzi, comunicati all’Agenzia delle Entrate entro l’11 luglio 2022, nonché i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP, imposte dirette) inviate all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data, potranno comunque essere utilizzati in compensazione, tramite Modello F24, a partire dal 18 luglio 2022”.
Tale precisazione segue l’intervento con cui l’Agenzia delle Entrate stessa risponde ai dubbi e alle perplessità dei professionisti che avevano riscontrato, a partire dal 6 luglio scorso, difficoltà operative nel sistema di trasmissione dati dell’Amministrazione Finanziaria.
I malfunzionamenti sono stati superati ed hanno riguardato esclusivamente l’infrastruttura web, senza intaccare la funzionalità delle trasmissioni delle dichiarazioni e dei pagamenti con Modello F24 effettuati utilizzando il sistema Entratel.
Con riferimento, invece, alla cessione dei crediti d’imposta derivanti dall’acquisto dei prodotti energetici, riproponiamo alcune brevi precisazioni riguardanti la trasmissione della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, derivanti dalle istruzioni e dalle specifiche tecniche riportate nel Provvedimento Direttoriale del 30 giugno 2022, prot. n. 253445.
I crediti d’imposta di cui trattasi possono essere utilizzati direttamente in compensazione (Modello F24) entro il 31 dicembre 2022 oppure, al ricorrere di determinate condizioni, possono essere ceduti ad altri soggetti.
Per operare la cessione del credito, il beneficiario dovrà trasmettere telematicamente l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 7 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ed in esso possono essere ricomprese le seguenti tipologie di credito:
Ricordiamo che i beneficiari possono cedere interamente il proprio credito d’imposta a soggetti terzi, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, sempreché vengano rispettate le seguenti condizioni:
Logicamente, l’unico soggetto titolato a fruire della compensazione sarà il cessionario del credito che lo potrà fare, anche in più soluzioni, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022. Inoltre, ricordiamo nuovamente che, grazie al comunicato stampa dell’8 luglio 2022, se la Comunicazione di cessione del credito sarà stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro l’11 luglio 2022, lo stesso cessionario potrà sfruttare la compensazione corrispondente già a partire dal prossimo 18 luglio 2022.