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Come noto, l’art. 5, D.L. n. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter, ha riconosciuto:
il c.d. bonus canoni di locazione di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, in relazione ai primi mesi del 2022.
Il credito d’imposta, in particolare, opera in relazione ai canoni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ed è riconosciuto a condizione che le imprese del comparto turistico abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
La verifica deve essere effettuata su base mensile e, pertanto, il bonus può essere riconosciuto anche per un solo mese agevolato per il quale si verifichi la condizione della riduzione della metà del fatturato.
Come previsto dalla Commissione Europea con la Decisione di autorizzazione 6 maggio 2022 C(2022) 3099 final, l’agevolazione è riconosciuta soltanto per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022. Tuttavia, con una FAQ pubblicata lo scorso 11 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono beneficiare del credito d’imposta in esame anche i canoni di locazione relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 pagati entro il 29 agosto 2022.
Il bonus opera in relazione ai contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività di interesse turistico, nonché ai contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività ad interesse turistico.
Il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate in base alla tipologia del contratto:
Il credito matura in capo all’impresa utilizzatrice dell’immobile e può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel Modello F24 o a scomputo dalle imposte risultanti dal modello REDDITI dell’anno di sostenimento della spesa.
È, inoltre, ammessa la cessione del credito al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente quota del canone. In tale ipotesi, pertanto, il conduttore dell’immobile può scontare dal canone di locazione dovuto il credito d’imposta trasferito al locatore. Non è, invece, più ammessa la cessione del credito a soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale (tale facoltà, si ricorda, era prevista sino allo scorso 31 dicembre 2021).
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
I beneficiari del credito d’imposta sono quindi tenuti a presentare un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione sono stati recentemente definiti dal Provvedimento 30 giugno 2022, prot. n. 253466/2022, dell’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento, in particolare, ha approvato il modello denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, con le relative istruzioni, nonché le modalità attuative per la cessione del credito al locatore ai sensi dell’art. 28, comma 5-bis, D.L. n. 34/2020.
L’autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) nel periodo 11 luglio 2022 - 28 febbraio 2023.
Tuttavia, i soggetti che hanno attivato la partita IVA per proseguire l’attività del de cuius, che hanno effettuato un’operazione che ha determinato una trasformazione aziendale nel periodo da gennaio 2019 alla data di presentazione del modello o che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore, devono trasmettere l’autodichiarazione nel periodo 15 settembre 2022 - 28 febbraio 2023.
Fino al 28 febbraio 2023 è possibile inviare una nuova autodichiarazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta.
A seguito della presentazione dell’autodichiarazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Entro dieci giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del bonus.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel Modello F24 o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. L’utilizzo del credito, in particolare, è ammesso a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta di riconoscimento del bonus.
In caso di utilizzo in compensazione, il Modello F24 deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Con Risoluzione n. 37/E del 11 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6978”, denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”, da esporre nel Modello F24 ai fini dell’utilizzo del bonus in esame.
In fase di elaborazione dei Modelli F24 presentati dai contribuenti, l’Amministrazione Finanziaria verificherà che l’importo del credito utilizzato in compensazione non superi l’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi e, in caso contrario, il Modello F24 sarà scartato.
In caso di cessione del credito d’imposta al locatore, il soggetto cedente è tenuto a compilare la Sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione approvato dal provvedimento in esame (il credito, si ricorda, deve essere ceduto per l'intero, senza che sia ammessa la cessione parziale).
Il cessionario è quindi tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. A seguito dell’accettazione il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.