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Il Decreto Semplificazioni è intervenuto sul termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, differendolo alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.
La novità è applicabile dallo scorso 22 giugno 2022 e, pertanto, ha già interessato gli elenchi INTRASTAT del mese di maggio, la cui scadenza di presentazione è stata posticipata al 30 giugno 2022.
Con Determinazione 23 dicembre 2021, prot. n. 493869/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, ha recepito nella legislazione Nazionale le novità introdotte dalla Direttiva n. 2018/1910/UE e dai Regolamenti nn. 2020/1197/UE e 2021/1704/UE in materia di elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari.
Tra le misure di semplificazione introdotte dal Provvedimento assume particolare rilievo l’introduzione del nuovo Modello INTRA 1-sexies, con il quale gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero, presso il destinatario finale, con differimento della cessione al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero di stabilimento (c.d. operazioni in call-off stocks).
Il Provvedimento ha poi disposto l’abrogazione della periodicità trimestrale di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis) e alle prestazioni di servizi ricevuti (Modello INTRA 2-quater), mantenendo la periodicità di presentazione mensile, ai soli fini statistici, per i soggetti passivi che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato:
Inoltre, all’interno del Modello INTRA 2-bis (acquisti intracomunitari di beni) non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative allo Stato e al codice IVA del fornitore, nonché all’ammontare delle operazioni in valuta.
Le nuove istruzioni per la compilazione degli elenchi prevedono che le informazioni circa gli acquisti intracomunitari di beni siano indicate nei modelli avendo riguardo al periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano, oppure nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta e la stessa diventa esigibile. Tuttavia, se l’intervallo di tempo tra l’acquisto delle merci e il fatto generatore dell’imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano.
Nell’ambito del Modello INTRA 2-quater (acquisti intracomunitari di servizi “generici”) è stato, invece, soppresso l’obbligo di fornire le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alle modalità di erogazione del servizio, alle modalità di incasso e al Paese di pagamento.
Relativamente alle cessioni intracomunitarie di beni, è stato introdotto l’obbligo di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro. Il dato sull’origine delle merci segue le regole doganali e, pertanto, per le merci Unionali occorre far riferimento allo Stato membro in cui il bene è stato ottenuto o prodotto, ovvero, qualora la produzione riguardi più paesi membri, lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata. Per i beni non Unionali bisogna, invece, far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale.
È stata, quindi, introdotta una semplificazione, sia per le cessioni che gli acquisti intracomunitari di beni, per le spedizioni e gli arrivi di valore inferiore a 1.000 euro. Infatti, per tali trasferimenti non è necessario indicare in modo dettagliato il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico “99500000”.
Infine, relativamente alla compilazione del codice della natura della transazione, ossia il dato che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi), è stato previsto che i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti intracomunitari d’importo superiore a 20 milioni di euro, debbano indicare, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B). Quindi, ad esempio, in presenza di una lavorazione in conto terzi senza passaggio della proprietà e con rientro delle merci nello Stato membro di partenza, è richiesta l’indicazione del codice “5” a colonna A e del codice “1” a colonna B.
Tuttavia, gli operatori con un volume di trasferimenti pari o inferiore a 20 milioni di euro, possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a una cifra (colonna A) o alla disaggregazione a due cifre (colonna B).
Da ultimo, il recentissimo Decreto Semplificazioni ha modificato il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, posticipandolo alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.
La presentazione degli elenchi INTRASTAT deve essere effettuata unicamente mediante invio telematico. A tal fine è possibile utilizzare il servizio telematico doganale EDI o, in alternativa, i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).
I soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possono trasmettere i modelli direttamente (se abilitati) o possono delegare, mediante apposita procura, altri soggetti, ferma restando la loro responsabilità.
La delega deve essere conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all’art. 38, D.P.R. n. 445/2000 (inviando al delegato copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.
L’art. 3, comma 2, D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, ha modificato l’art. 50, comma 6-bis, D.L. n. 331/1993, stabilendo che la trasmissione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi sia effettuata entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre), in luogo del precedente termine, fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, ferma restando la proroga al primo giorno feriale successivo qualora tale termine cada di sabato o in un giorno festivo.

Il nuovo termine di presentazione degli elenchi trova applicazione dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022) e, pertanto, gli elenchi riepilogativi del mese di maggio 2022 hanno potuto essere trasmessi entro il 30 giugno 2022, invece che entro il 27 giugno 2022 (il 25 giugno cadeva di sabato). I Modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno 2022, come quelli del secondo trimestre dell’anno in corso, possono essere trasmessi entro il 22 agosto 2022. Infatti, il nuovo termine di presentazione del 31 luglio 2022, cade di domenica e, pertanto, essendo rinviato al 1° agosto 2022, può beneficiare della c.d. Proroga di Ferragosto di cui all’art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006, applicabile agli adempimenti in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno.
Relativamente alle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) e alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1-quater) l’art. 2, comma 1, D.M. 22 ottobre 2010, stabilisce la periodicità:
Le soglie operano in maniera indipendente, per cui la verifica in ordine al loro superamento deve essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni (cessione di beni e prestazioni di servizi rese). Il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie di operazioni.
Qualora nel corso del trimestre di riferimento si superi la soglia di 50.000 euro, la periodicità di presentazione diventa immediatamente mensile. In tal caso, occorre passare alla periodicità di presentazione mensile già dal mese successivo a quello di superamento della soglia (e si deve presentare un elenco per il trimestre di riferimento specificando se nello stesso sono contenuti i movimenti di un singolo mese, di due mesi o dell’intero trimestre, a seconda del mese in cui è stata superata la soglia).