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Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’art. 8, comma 1, D.L. n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, prevede la concessione di aiuti a favore delle imprese del comparto agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.
La disposizione prevede, inoltre, che ai beneficiari dei suddetti aiuti sia consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.
Il comma 2 dell’art. 8, D.L. n. 50/2022, prevede che l’incentivo, la cui concreta applicazione è subordinata all’approvazione della Commissione Europea, si applichi anche alle misure di aiuto in corso alla data del 17 maggio 2022, incluse quelle finanziate a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
L’agevolazione, pertanto, trova applicazione anche in relazione alle misure previste dal PNRR a favore della produzione di energia elettrica da rinnovabili in agricoltura, alle quali, si ricorda, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha destinato 1,5 miliardi di euro per il c.d. “Parco Agrisolare” e 1,1 miliardi di euro per il c.d. “Agrivoltaico”.
In relazione al “Parco Agrisolare”, con D.M. 25 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha definito le disposizioni attuative dell’agevolazione, che si sostanzia in un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli immobili strumentali alle attività agricole e zootecniche, comprese le attività connesse e agrituristiche, nonché le attività agroindustriali.
Il Decreto, in particolare, prevede il finanziamento di progetti per l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell'ambito dell’attività agrituristica.
Tuttavia, l’art. 2, D.M. 25 marzo 2022, prevede che le aziende agricole della produzione primaria possano beneficiare del contributo unicamente per la realizzazione di impianti aventi una capacità produttiva non eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. Inoltre, la vendita dell’energia elettrica prodotta è ammessa a condizione che sia rispettato il limite dell’autoconsumo annuale.
Pertanto, relativamente alle aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare.
Allo stato attuale, in forza di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, D.L. n. 50/2022, che ha eliminato il vincolo costituito dal limite del consumo medio annuo di energia elettrica, si rende dunque necessario un nuovo intervento legislativo volto ad allineare il D.M. 25 marzo 2022 alle nuove previsioni.
In particolare, è necessario modificare l’art. 2 del Decreto, rimuovendo il divieto di accesso all’aiuto previsto, qualora l’azienda agricola intenda realizzare impianti di potenza eccedente a quella finalizzata all’autoconsumo medio annuo, e subordinando il regime incentivante all’autorizzazione della Commissione Europea.