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Tra le cause di scioglimento delle società troviamo anche il caso di riduzione del capitale (per perdite) al di sotto del minimo legale stabilito dalle disposizioni del Codice Civile (art. 2484, comma 1, punto 4).
L’art. 3, comma 1, punto 1-ter, D.L. n. 228/2021, ha prorogato di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2021, l’applicabilità dell’art. 6, D.L. n. 23/2020, riguardante l’inoperatività di alcune norme del Codice Civile che trattano, tra l’altro, della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
La causa di tale forma di protezione per le perdite di esercizio maturate in questi anni (2020 e 2021) dipende dal perdurare dell’emergenza sanitaria e, in particolare, l’art. 6, D.L. n. 23/2020, sopra citato sancisce: “(…) per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice Civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice Civile”.
Con il secondo comma del medesimo art. 6, D.L. n. 23/2020, viene previsto una sorta di monitoraggio quinquennale di tali perdite, specificando che la copertura di queste potrà essere eseguita, al più tardi, entro il quinto esercizio successivo in sede di assemblea che approva il bilancio (bilancio 2026 approvato nel mese di aprile 2027).
Il monitoraggio risulta fondamentale, perché solo le perdite emerse dopo il 2020 e dopo il 2021, a causa del protrarsi della pandemia, potranno risultare ininfluenti ai fini dell’applicazione della norma ordinaria del Codice Civile (art. 2484, punto 4).
Ciò che risulta da definire è se la disposizione emergenziale sancita dall’art. 6, D.L. n. 23/2020, assume carattere obbligatorio ovvero facoltativo, stante il tenore della norma che utilizza locuzioni come “non si applica” oppure “non opera”.
A ben vedere, seppure il disposto del Legislatore risulti essere piuttosto stringente, il fatto che per applicare tali forme di protezione si rimandi ad una volontà espressa da un verbale di assemblea, fa propendere per l’aspetto facoltativo della disposizione, in quanto solo l’assemblea dei soci potrà deliberare di esercitare l’inoperatività della norma di scioglimento oppure di applicare la norma ordinaria.
In aggiunta a ciò, si può affermare che una norma emanata per favorire una società che, per cause di forza maggiore, si è trovata in difficoltà, non potrà mai rivestire carattere coercitivo obbligando, di fatto, il contribuente ad avvalersene. Bensì, sarà riservata solo al suo organo deliberante la decisione di fruire di tale opportunità oppure di non prenderla in considerazione, continuando ad adottare le norme ordinarie che, tra l’altro, agiscono a tutela dei terzi.
Più specificatamente, la sospensione delle norme civilistiche opererà in senso assoluto fino a quando l’assemblea dei soci, convocata per l’approvazione del bilancio, non si esprimerà al riguardo e questo potrà avvenire anche all’interno del periodo quinquennale di monitoraggio.