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Rimandandovi alla lettura dell’articolo che sarà pubblicato sulla nostra Rivista n. 7 di luglio 2022, avente pari oggetto, nella presente circolare riportiamo un abstract di tale articolo al fine di fornire delucidazioni in merito alle novità introdotte sul nuovo modello dichiarativo IMU - IMPI.
In primo luogo, il modello presenta due quadri che riguardano fattispecie diverse:
Ciò che a noi interessa è il quadro A che, per effetto del Decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022), potrà essere presentato, in modalità sia cartacea che telematica, entro il prossimo 31 dicembre 2022 e riguarderà la situazione degli immobili ai fini IMU relativa all’anno 2021.
Le istruzioni individuano tre tipologie diverse di dichiarazione che saranno utilizzate al ricorrere di determinate casistiche e per le quali il contribuente dovrà utilizzare apposite modalità di presentazione del modello (cartacea o telematica).
In particolare avremo:
Il contribuente sarà tenuto ad identificare la tipologia della dichiarazione da presentare barrando l’apposita casella che sarà presente solo se l’invio sarà telematico (per la “nuova” o per la “multipla”) ovvero anche qualora si presenti il cartaceo, nel caso la tipologia prescelta sia la “sostitutiva”.
In particolare, sarà necessario barrare la casella “nuova” nel caso di prima compilazione della dichiarazione, ricordandosi che tale campo è presente solo se si compila telematicamente la dichiarazione.
Qualora, invece, si debba presentare nuovamente una dichiarazione già presentata, per effettuare un’integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati, occorre ripresentare integralmente la dichiarazione barrando la casella “sostitutiva”, che sarà presente sia nel caso di compilazione telematica che cartacea.
Tale dichiarazione “sostitutiva” potrà essere presentata anche dopo la scadenza di legge, al pari di quella tardiva, ovviamente nel rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso.
Per ultimo, e solamente nel caso sia stata scelta la modalità di compilazione telematica del modello, il contribuente potrà scegliere di barrare la casella “multipla” qualora si tratti di una dichiarazione costituita da più modelli di dichiarazione.
Tale opzione deve essere effettuata nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello e, quindi, risulti necessario procedere alla presentazione di più dichiarazioni.
Ricorrendo una tale fattispecie, nel primo modello si barrerà il campo relativo alla tipologia di dichiarazione “nuova” o “sostitutiva” a seconda dei casi, mentre negli altri modelli si dovrà barrare il campo “multipla”.
Con riferimento ai soggetti passivi, occorre segnalare una novità rispetto al precedente regime, apportata dall’art. 5-decies, D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, il quale è intervenuto sulla definizione di abitazione principale di cui alla lett. b) del comma 741 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, disponendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile scelto dai componenti dello stesso nucleo familiare.
A livello di compilazione del modello di dichiarazione, dovrà essere barrata la casella 14, ricordandosi di riportare nelle “Annotazioni” la specifica segnalazione di esonero dall’imposta, inserendo la seguente frase: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160 del 2019”.
Immobile posseduto da un soggetto non residente, la cui pensione è maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia
L’art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020, ha stabilito, in tema di riduzioni, che a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà (50%). Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’IMU sarà ulteriormente ridotta al 37,5%.
La compilazione del modello prevede l’inserimento del codice “4” nel campo 11 del quadro A con l’indicazione nelle “Annotazioni” della specifica corrispondente.
Con riferimento agli aiuti COVID che, durante il periodo pandemico, hanno dato origine ad esenzioni IMU nel rispetto delle disposizioni previste dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato, le istruzioni precisano che dovrà essere barrata la casella 21 nel caso in cui il contribuente abbia usufruito delle agevolazioni disposte dai provvedimenti emanati prima della data di pubblicazione delle istruzioni in commento.
Più precisamente si tratta delle disposizioni di seguito elencate:
Anche per le ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza sanitaria, occorre presentare la dichiarazione IMU, ricordandosi, tuttavia, che sarà sufficiente barrare l’apposito campo 21 senza fornire ulteriori indicazioni, dal momento che le agevolazioni legate all’emergenza, avendo carattere temporaneo per espressa previsione di legge, sono conosciute dai Comuni con riferimento al loro periodo di durata.