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Il Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), nella sua corsa alla conversione in Legge, non ha portato modifiche al disposto del suo art. 21, che prevede una maggiorazione del credito d’imposta riconosciuto a fronte di investimenti in software aventi la caratteristica Industria 4.0.
Tale maggiorazione aumenta la misura del credito spettante a fronte di tali investimenti dall’originaria percentuale del 20% alla più ragguardevole soglia del 50%.
In particolare, l’investimento deve riguardare beni immateriali compresi nell’Allegato B annesso alla Legge n. 232/2016, effettuati a “decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
Tale incremento si inserisce nel quadro complessivo di una norma (art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020, modificato dalla Legge n. 234/2021, c.d. “Legge di Bilancio 2022”), che, originariamente, prevedeva un unico periodo temporale decorrente dal 16 novembre 2020, per arrivare al 31 dicembre 2023 con una coda al primo semestre 2024 per prenotazioni effettuate nel 2023.
Per tale periodo era prevista l’applicazione di un credito d’imposta nella misura del 20%, con un tetto massimo di spesa fino a un milione di euro, per investimenti che, oltre ai beni immateriali riportati nell’Allegato B sopra citato, riguardassero anche le spese sostenute per servizi relativi all’utilizzo dei beni stessi mediante soluzioni di cloud compunting.
Il Decreto Aiuti, in commento, ha inserito all’interno di tale periodo temporale, una finestra che, pur lasciando il tetto massimo annuale per investimento a 1 milione di euro, consente, per l’anno 2022 più la coda del 2023, di sfruttare per tali investimenti un credito d’imposta decisamente più alto (50%).
L’intervento legislativo non ha toccato le altre misure degli incentivi legati agli investimenti in beni materiali (Industria 4.0 di cui all’Allegato A alla Legge n. 232/2016) né riguardanti gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (cioè non Industria 4.0), per i quali continuano ad essere valide sia le percentuali dei crediti d’imposta corrispondenti che le tempistiche necessarie a completare gli investimenti.
A questo punto, ciò che riteniamo opportuno affermare è che sarebbe quanto mai auspicabile una presa di posizione da parte dell’Amministrazione finanziaria volta a chiarire alcune criticità che vorremmo fossero risolte pro contribuente.
In particolare, con riferimento alla soglia annuale di investimento (un milione di euro), considerato che il periodo temporale (ordinario più coda) compreso nell’agevolazione abbraccia diciotto mesi (1° gennaio 2022 - 30 giugno 2023) ci si chiede se le imprese che effettuano investimenti separati in beni immateriali sia nel 2022 che nel 2023 (1 milione di euro nel 2022 e 200.000 euro nel 2023) possano fruire del credito d’imposta del 50% sull’intero importo di 1.200.000 euro oppure si debbano fermare al tetto limite (non più annuale) di 1 milione di euro in quanto i 200.000 euro del 2023 si considerano la coda del 2022, soggetti alla prenotazione a norma di legge entro il 31 dicembre 2022.
Da ultimo si ritiene quanto meno ridondante la richiesta di riportare (cfr. Risposta ad Interpello n. 270/2022) gli estremi della norma anche sui Documenti di Trasporto (DDT) che seguono i beni acquistati, poiché considerato che l’indicazione è già presente in fattura, tale mancanza, di carattere puramente formale, non dovrebbe compromettere l’ottenimento dell’agevolazione.