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Con la Risoluzione n. 38/E del 12 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo che dovranno utilizzare gli acquirenti (cessionari) dei crediti d’imposta riconosciuti a seguito dell’aumento dei costi dei prodotti energetici utilizzati per lo svolgimento dell’attività.
Con precedenti risoluzioni (n. 18/E/2022 e n. 23/E/2022), l’Agenzia delle Entrate aveva già istituito appositi codici tributo per la compensazione diretta nel Modello F24 delle agevolazioni ricevute dai beneficiari e ora, con la Risoluzione di cui sopra (n. 38/E/2022) si occupa della compensazione riservata ai cessionari.
Si ricorda, inoltre, che per il corretto utilizzo del credito da parte dei cessionari questi ultimi dovranno:
Prima di riportare l’elenco dei citati codici tributo ripercorriamo, brevemente, le modalità di cessione dei crediti in oggetto.
Dopo la prima cessione libera, ossia a qualsiasi soggetto, il credito (in assenza dell'opzione per la fruizione in compensazione) può essere oggetto di due ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:
In pratica, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere (per intero) il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati.
Questi ultimi, a loro volta, possono procedere con un'ulteriore cessione del credito, sempre nell'ambito del settore bancario/assicurativo o utilizzarlo entro il 31 dicembre 2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.
La disciplina operativa di riferimento è contenuta nel Provvedimento 30 giugno 2022, prot. n. 253445, dell’Agenzia delle Entrate, nel quale è stabilito, tra l’altro, che la cessione e la relativa accettazione vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022 e che anche i cessionari sono tenuti a utilizzare i crediti entro il 31 dicembre 2022, oppure ricederli, sempre per intero, ai soggetti qualificati più sopra riportati.
La mancata accettazione della cessione va comunicata tramite la Piattaforma cessione crediti, in modo che il credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a quest'ultimo, se nei termini, di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.
Per agevolare la tracciabilità dei crediti ceduti, ad ognuno di questi viene assegnato un codice identificativo univoco da riportare nelle eventuali comunicazioni che transiteranno dalla già menzionata piattaforma.
Ritornando all’oggetto della presente circolare, riportiamo di seguito i codici tributo che consentiranno ai cessionari di utilizzare in compensazione, tramite il Modello F24 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022, i crediti d’imposta acquisiti:
Ricordiamo, da ultimo, che qualora l’Agenzia delle Entrate in sede di controllo verifichi che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti eccedente rispetto all’importo disponibile per ciascun cessionario, il Modello F24 sarà automaticamente scartato e tale scarto sarà comunicato direttamente al soggetto che ha trasmesso il Modello F24 attraverso apposita ricevuta consultabile presso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate stessa.