Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Lo scorso 11 luglio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la Circolare n. 25/E, con la quale ha reso alcuni interessanti chiarimenti in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica a favore delle imprese energivore e non energivore, nonché sul contributo straordinario dovuto per i cosiddetti extraprofitti derivanti dalle attività che operano nel settore energetico.
L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha illustrato i crediti disposti e le relative modifiche previste dal Legislatore, dapprima con l’art. 15 del D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter), poi con l’art. 4 del D.L. n. 17/2022 (c.d. Decreto Energia) e, infine, dall’art. 3 del D.L. n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina).
In particolare, l’art. 15 del Decreto Sostegni-ter ha introdotto un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, in favore delle “imprese a forte consumo di energia elettrica” (c.d. imprese energivore).
Tale credito, con il Decreto Energia, è stato esteso anche al secondo trimestre 2022 e la relativa percentuale per tale periodo è stata poi portata al 25% dal successivo Decreto Ucraina.
L’art. 3 del Decreto Ucraina ha previsto un credito d’imposta sulle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica” (c.d. imprese non energivore). Il credito originariamente fissato nella misura del 12% è stato poi potenziato e la percentuale è stata rideterminata nella misura del 15%.
Per beneficiare del credito, le suddette imprese devono verificare che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base dei rispettivi trimestri di riferimento, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30%.
Al fine di attingere risorse per sostenere le maggiori uscite dal bilancio statale destinate a ridurre l’impatto degli aumenti dei costi energetici per imprese e famiglie, l’art. 37 del D.L. n. 21/2022 ha previsto l’introduzione di un contributo straordinario una tantum a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi. Tale contributo è dovuto nella misura del 25% sull’incremento del saldo tra operazioni attive e passive risultanti dalla liquidazione periodica IVA (LIPE) relativa al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto alle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
Con riguardo all’individuazione delle imprese c.d. energivore, il riferimento è a quelle imprese regolarmente e definitivamente inserite nell’elenco di cui al comma 1, art. 6, del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017, aggiornato annualmente dal Ministero stesso. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che rientrano tra i soggetti beneficiari anche le imprese che sono iscritte nell’elenco per l’anno 2022 nella sessione suppletiva.
Nel computo della verifica dei requisiti (scostamento 30%) rientrano le garanzie di origine che remunerano la certezza della provenienza dell’energia da fonti rinnovabili, mentre l’IVA è sempre esclusa.
Per quanto riguarda il costo medio kWh sul quale si calcola l’aumento del 30%, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che lo stesso si determina dal rapporto tra
Costo totale della componente energia elettrica (euro)
(prezzo energia + perdite + commercializzazione + dispacciamento)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Consumo effettivo del trimestre (kWh)
Il confronto, in presenza di più siti aziendali, deve essere effettuato complessivamente e non tra le singole utenze.
Dal computo vanno, quindi, decurtati i sussidi. Tuttavia, vengono rilevati solo quelli che rientrano nella definizione del costo della componente energia, pertanto, ad esempio, quelli per la riduzione degli oneri per il supporto alle fonti rinnovabili (ASOS) non devono essere presi in considerazione nel calcolo.
Con riferimento al credito riservato alle imprese energivore, nell’ipotesi di energia prodotta e autoconsumata, il credito deve essere determinato anche per il secondo trimestre prendendo a riferimento il prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica relativa al medesimo trimestre. Pertanto, solo a seguito della definizione del prezzo unico nazionale dell’energia per il secondo trimestre 2022, sarà possibile determinare il credito d’imposta. Non è, quindi, possibile utilizzare il valore dei trimestri precedenti ma occorrerà attendere la chiusura del trimestre.
Per la definizione del credito d’imposta delle imprese non energivore che dispongono sia di contatori di potenza superiore a 16,5 kW, sia inferiori a detta potenza, il calcolo per determinare la media di riferimento deve essere effettuato per ogni impresa, tenendo conto di tutti gli acquisti di energia elettrica. Invece, il credito d’imposta “può essere determinato sulla base della singola fattura” a prescindere dal fatto che questa sia riferita al singolo POD o che sia considerata cumulativamente per società.
L’Agenzia delle Entrate precisa poi che l’accesso al beneficio fiscale è subordinato alla disponibilità di almeno un POD di potenza superiore a 16,5 kW e, pertanto, sembra affermare che il credito possa essere richiesto sui consumi effettivi complessivi (compresi i contatori di potenza inferiore a 16,5 kW). Sul punto sarebbe opportuna una ulteriore precisazione dell’Agenzia delle Entrate.
Ai fini documentali faranno fede le fatture di acquisto, comprese quelle di cortesia contenenti i dettagli delle fatture elettroniche. Nel caso di autoproduzione di energia elettrica occorrerà documentare l’acquisto dei combustibili utilizzati per la produzione di energia nonché le rilevazioni dei contatori o delle risultanze della contabilità industriale.
La disposizione prevede di sostenere i costi per i consumi effettivi relativi ai trimestri di riferimento, pertanto, le fatture contenenti i valori stimati non potranno essere prese in considerazione. Si dovrà attendere, in tal caso, la ricezione della documentazione con i consumi reali del periodo. Qualora tali valori non pervenissero entro il 31 dicembre 2022 (termine ultimo per compensare i crediti in commento) il contribuente non potrà beneficiarne.
L’eventuale parziale utilizzo del credito d’imposta non consente l’eventuale cessione del credito trimestrale; pertanto, le imprese che intendono cedere il credito maturato nel periodo di riferimento devono evitare la compensazione del credito stesso.