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Le società cooperative sono ancora in attesa delle disposizioni attuative riguardanti la stretta in materia di prestito sociale, che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto al comma 240 del suo art. 1, demandandone l’attuazione ad un provvedimento ad opera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) che doveva uscire entro il 30 giugno 2018, ma che non ha ancora visto la luce.
Tale provvedimento, in particolare, doveva occuparsi di regolamentare anche la delicata fase transitoria ma, a distanza di quattro anni, ancora nessuno ha fornito chiarimenti al riguardo, lasciando che le società cooperative navighino a vista.
Il momento della redazione del bilancio di esercizio richiede, per ogni tipologia di società, di esercitare la massima attenzione alle disposizioni concernenti il rispetto dei limiti e delle condizioni riportate dalle normative che fanno parte del nostro ordinamento legislativo e, considerando l’importanza che riveste tale documento di tutela per i terzi fruitori, non avere le indicazioni necessarie per operare correttamente, risulta fortemente limitante.
In particolare, la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017,) definisce i limiti e le condizioni per la raccolta del prestito sociale delle cooperative e, pur demandandone la materiale attuazione ad una successiva delibera del C.I.C.R., stabilisce:
L’attuale situazione, che si protrae, oramai, da diversi anni, lascia gli operatori interessati di fronte ad una grave difficoltà operativa che non ha permesso loro di adeguarsi con gradualità (non essendo anche presente alcuna disposizione transitoria) ai nuovi limiti ed alle nuove condizioni tracciate dalla Legge di Bilancio 2018.
In un tale contesto, autorevoli esperti della materia suggeriscono, alle cooperative interessate, di adottare strategie minimali e prudenziali, con riferimento alle situazioni che si possono presentare, che tengono conto dell’entità della raccolta e della prevista (anche se non ancora adottata) gradualità di adeguamento.
Pertanto, nel caso l’entità della raccolta rispetto al patrimonio netto: