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Come noto, chi intende sfruttare le detrazioni edilizie concesse a fronte di interventi di riqualificazione energetica, in base all’art. 6, comma 1, lett. g), D.M. 6 agosto 2020, c.d. Decreto Requisiti, è obbligato a trasmettere telematicamente, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, una comunicazione all’ENEA contenente:
Per la determinazione dei novanta giorni dalla fine lavori correlati alla trasmissione della comunicazione, non hanno rilevanza i tempi riguardanti l’effettuazione dei pagamenti, bensì il contribuente dovrà considerare, ai fini della decorrenza del termine, solamente la data dell’avvenuto collaudo, laddove prevista, ovvero la data di fine lavori attestata dalla documentazione rilasciata dal soggetto che li ha realizzati.
Secondo il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, la mancanza di un tale adempimento comporta la preclusione di fruire della detrazione edilizia corrispondente, tuttavia, trascorso il termine dei novanta giorni dalla fine lavori, il contribuente potrebbe ricorrere all’istituto della cosiddetta “remissione in bonis” (art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012) al fine di mitigare le negative conseguenze tributarie.
Tale istituto, infatti, prevede che (qualora la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza) il soggetto ritardatario possa ugualmente beneficiare della detrazione fiscale rispettando le seguenti condizioni:
Il sopracitato orientamento definisce in modo incontrovertibile la posizione dell’Amministrazione Finanziaria che riconosce nella mancata trasmissione all’ENEA della comunicazione riguardante gli interventi di riqualificazione energetica, una violazione che, se accertata o, se non accertata, non regolarizzata, compromette, di fatto, l’agevolazione.
Stessa cosa non si può affermare in ambito giurisprudenziale, in quanto i Giudici consultati in materia si sono espressi in modo non sempre coerente, esprimendo orientamenti difformi assegnando all’inadempimento in un caso rilevanza sostanziale e nell’altro caso, aspetto puramente formale.
I due orientamenti vengono suffragati da diverse Sentenze, che citiamo differenziandole per conclusioni raggiunte:
Ciò che, a tal punto, ci sentiamo di consigliare, considerato il clima di incertezza che un soggetto dovrebbe affrontare in sede contenziosa visti gli orientamenti difformi ancora in essere, è di seguire le indicazioni della prassi in base alle quali, per beneficiare a cuor leggero della detrazione o si trasmette la comunicazione nei novanta giorni prescritti o, se possibile, si ricorre all’istituto della “remissione in bonis”.