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L’art. 14, D.L. n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, interviene a modificare il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso, di cui all’art. 13, D.P.R. n. 131/1986 (TUR), aumentando da venti a trenta giorni tale lasso temporale.
Tale estensione temporale opera per tutti quegli atti, soggetti a termine fisso, diversi da quelli autenticati (non notarili) e da quelli che si riferiscono alle locazioni immobiliari per i quali era già previsto, come termine per la registrazione, un periodo pari a trenta giorni.
Tra i contratti maggiormente ricorrenti per i quali si applica la modifica introdotta dal D.L. n. 73/2022, troviamo quello di comodato avente ad oggetto beni immobili e redatto con scrittura privata non autenticata.
Seppure la norma non preveda alcuna decorrenza particolare, si ritiene che, essendo il Decreto Semplificazioni entrato in vigore lo scorso 22 giugno 2022, la modifica abbia natura procedimentale e, pertanto, l’estensione temporale potrà essere utilizzata per le registrazioni dei contratti ancora pendenti al 22 giugno 2022.
Il contratto di comodato è regolamentato dall’art. 1803 e seguenti del Codice Civile, e prevede che una parte (comodante) consegni all’altra parte (comodatario) un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Normalmente, il comodato è a titolo gratuito e può essere stipulato tra le parti in forma scritta o verbale.
La forma scritta richiede la registrazione presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e, indipendentemente dal fatto che risulti autenticato o meno, il termine fisso per la sua registrazione è, ora, di trenta giorni dalla stipula.
L’eventuale contratto di comodato stipulato verbalmente sarà soggetto a registrazione solamente nel caso in cui venga enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione e l’imposta di registro, fissata in misura fissa, sarà pari a 200 euro.
In caso di utilizzo della forma scritta, inoltre, sarà richiesto anche il pagamento dell’imposta di bollo pari a 16 euro ogni quattro facciate e comunque, ogni cento righe.
Ricordiamo che la registrazione dell’atto, oltre a conferire data certa al documento, legittima il contribuente ad usufruire di determinate agevolazioni fiscali come, ad esempio, la detrazione legata alle spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, l’eco-bonus, il bonus facciate, altri bonus edilizi e la riduzione dell’IMU per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta (entro il primo grado) che le utilizzano come abitazione principale.