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Con la Nota n. 308927 del 12 luglio 2022, l’ICQRF ha reso chiarimenti in relazione alla definizione di “contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica”, precisando che gli accordi quadro definiti all’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 198/2021, non devono essere intesi come contratti che integrano automaticamente anche la previsione di “consegne pattuite su base periodica”.
L’ICQRF è intervenuto per cercare di fare chiarezza, a fronte di numerose richieste di chiarimento, in relazione alla definizione dei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica indicata alla lett. f), comma 1, del citato art. 2, D.Lgs. n. 198/2021. Infatti, il testo letterale della norma indica: “contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica: un accordo quadro, come definito alla lettera a), ovvero un contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative”.
Tale definizione aveva indotto a ritenere che questo tipo di contratto fosse riconducibile unicamente all’ipotesi di un accordo quadro o, addirittura, che vi fosse una sorta di automatica sovrapposizione tra accordi quadro e le pattuizioni che prevedono la consegna su base periodica.
Nella Nota è quindi opportunamente precisato che la natura periodica del contratto non dipende dalla forma che lo stesso assume, ma dalle modalità con le quali la prestazione contrattuale deve essere eseguita.
Pertanto, la prestazione è periodica se tra le consegne dei beni intercorre un determinato lasso di tempo e ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre consegne. Tali caratteristiche distinguono tale accordo dal contratto di vendita con consegne ripartite, il quale prevede un’unica prestazione rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene unicamente al momento esecutivo del rapporto.
Nella nota è poi precisato che, affinché un accordo quadro possa essere qualificato quale contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica, è necessario che l’accordo tra le parti faccia espresso riferimento alla modalità di consegna dei prodotti stabilendo, quale elemento essenziale, il periodo di consegna esplicitamente convenuto, anche ai fini delle modalità di pagamento, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 198/2021. Quest’ultimo riferimento riguarda i termini di trenta giorni per le cessioni di prodotti deperibili e sessanta giorni per le cessioni di prodotti non deperibili entro i quali i pagamenti devono essere effettuati. Nel caso di contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica la dilazione di trenta o sessanta giorni decorre dal termine di consegna contrattualmente convenuto in cui le consegne sono avvenute.