Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’istituto della prelazione agraria ha subìto, nel tempo, numerosi interventi modificativi che ne hanno integrato il disposto.
Tali aggiustamenti, tuttavia, non hanno contribuito a disciplinare la materia in modo organico e richiederebbero di essere rivisti alla luce dell’evoluzione, non solo normativa, che ha caratterizzato il comparto agricolo in questi ultimi anni.
La prelazione agraria, di per sé, non è di semplice applicazione e risale a tempi piuttosto remoti; quindi, intervenire su un diritto così articolato e storico, può comportare la necessità di riformulare gli aggiornamenti al fine di tenere nella dovuta considerazione i cambiamenti intervenuti nelle società agricole e nelle discipline ad esse applicabili.
Ad esempio, la presenza nelle norme di contratti non più esistenti (mezzadria, colonia, compartecipazione), o il mancato riferimento, in molti casi, alla nuova disciplina delle società agricole (D.Lgs. n. 99/2004), possono rendere anacronistici gli interventi modificativi operati dal nostro Legislatore.
Nel nostro ordinamento, esistono principalmente due tipologie di prelazione agraria che rispondono a regole e finalità in parte differenti.
C’è la prelazione agraria riconosciuta all’affittuario del fondo oggetto di vendita, disciplinata dall’art. 8, Legge n. 590/1965, e c’è la prelazione agraria riconosciuta al proprietario del fondo confinante, regolamentata dall’art. 7, Legge n. 817/1971, ed ogni fattispecie è soggetta a condizioni e peculiarità che ne determinano l’applicazione.
Numerose sono le disposizioni che sono intervenute a cambiare, nel tempo, la disciplina riguardante la prelazione agraria concessa all’affittuario del fondo, diritto che sorge in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi previamente concessi in affitto a coltivatori diretti che coltivano il fondo da almeno due anni.
Pur non entrando nelle specifiche dell’art. 8, Legge n. 590/1965, a cui rimandiamo per un eventuale approfondimento delle considerazioni tecniche ivi riportate, in tale sede ci preme evidenziare come l’art. 14, comma 1, della stessa Legge n. 590/1965, riguardante i casi di inapplicabilità del diritto di prelazione agraria, sia stato recentemente implementato dall’art. 19-bis, comma 1, D.L. n. 21/2022, stabilendo che oltre a non esplicare i suoi effetti qualora “i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente art. 12, o quando vengano acquistati o venduti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)”, il diritto di prelazione non opera “quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102”.
Orbene, l’art. 20-bis del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022), in sede di conversione, ha, nuovamente, modificato l’art. 14, comma 1, Legge n. 590/1965, precisando che la limitazione al diritto di prelazione inserita, precedentemente, dal D.L. n. 21/2022 e riguardante i “finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura” con garanzia ISMEA, opera “con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti” e, pertanto non comprende, in tale limitazione, l’affittuario coltivatore diretto.
A ben vedere, forse, una tale disposizione doveva interessare direttamente l’art. 7 Legge n. 817/1971, che tratta del diritto di prelazione con riferimento al proprietario confinante del fondo posto in vendita piuttosto che l’art. 14, Legge n. 590/1965 che si occupa del diritto di prelazione riconosciuto all’affittuario del fondo (art. 8 della stessa Legge n. 590/1965).
Questa considerazione, infatti, ci porta a sottoscrivere quanto affermato anche da altri esperti della materia, che evidenziano la necessità di una rivisitazione delle norme che regolamentano il diritto di prelazione, istituto, quest’ultimo, alquanto ricorrente nel settore agrario, ma che non si è uniformato, in modo organico, all’evoluzione normativa intervenuta in tale comparto di attività.