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Con la Circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in materia di superbonus 110%, bonus edilizi e misure antifrode correlate alla disciplina della cessione del credito d’imposta.
Il punto 8 di tale Circolare prende in esame l’aspetto riguardante le indicazioni del CCNL del settore edile da riportare nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture riguardanti i lavori eseguiti.
Si ricorda che, al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro per l’esecuzione di determinati lavori edili, di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, “i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (…) nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (…) dall’articolo 1, comma 12, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano Nazionale ai sensi dell’articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori”.
Tale disposizione, si applica ai lavori il cui importo complessivo superi la soglia dei 70.000 euro e si riferisce all’esecuzione dell’opera nel suo complesso e non solamente alla parte riguardante i lavori edili fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.
L’indicazione è richiesta anche qualora il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato tramite un general contractor o nel caso l’esecuzione dei lavori edili sia concessa in subappalto, mentre non si richiede alcuna indicazione qualora gli interventi siano eseguiti da imprenditori individuali o da soci di società di persone o capitali che prestano la propria opera senza dipendenti.
Restano inalterate le regole che, ai fini della detraibilità delle spese, richiedono il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143/2021, nonché l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008.
La mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, comunque obbligatoria ai sensi dell’art.1, comma 43-bis, Legge n. 234/2021, non comporta, tuttavia, il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Per regolarizzare una tale situazione e considerato che per rafforzare la fase dei controlli sul rispetto di tali adempimenti sono delegati i professionisti abilitati e i responsabili dei Centri di Assistenza Fiscale che rilasciano il visto di conformità, qualora il contribuente non abbia riportato sulla fattura l’indicazione del CCNL, in sede di richiesta del visto di conformità, deve acquisire o disporre di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) rilasciata dall’impresa, che attesti quale sia il contratto collettivo applicato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.
Tale autocertificazione, inoltre, dovrà essere esibita anche su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria che, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, potrà avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Da ultimo, ricordiamo che le prescrizioni contemplate dall’art. 1, comma 43-bis, Legge n. 234/2021, operano con riferimento agli atti di affidamento lavori stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati dal 28 maggio 2022.