L’art. 10, D.L. n. 73/2022, ha modificato le deduzioni IRAP per il costo del personale a tempo indeterminato a decorrere dal periodo d’imposta 2021.
Le istruzioni per la compilazione del Modello IRAP 2022, approvate ben prima della pubblicazione del suddetto provvedimento, non sono state pertanto aggiornate.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2022, ha quindi opportunamente reso chiarimenti sulla corretta compilazione della Sezione I del quadro IS del Modello IRAP 2022, precisando che le modalità introdotte semplificano le modalità di calcolo delle deduzioni non modificandole nel quantum, cosicché coloro che compilano il Modello IRAP 2022 possono comunque attenersi alle istruzioni già pubblicate.
Le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni
Il citato art. 10, D.L. n. 73/2022, modifica l’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la determinazione del valore della produzione netta e i costi del personale deducibili dalla base imponibile IRAP.
La Risoluzione 40/E/2022 indica che il comma 1 dell’art. 10, D.L. n. 73/2022, prevede che spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni:
- la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a), n. 1, del Decreto IRAP);
- la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del Decreto IRAP);
- la deduzione forfettaria di 1.850 euro fino a cinque dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a 400.000 euro (art. 11, comma 4-1, del Decreto IRAP).
L’art. 10, D.L. n. 73/2022, ha inoltre abrogato le seguenti disposizioni:
- la deduzione forfettaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, del Decreto IRAP) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a), n. 4, del Decreto IRAP);
- la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-quater, del Decreto IRAP).
Infine, con il Decreto Semplificazioni si è modificato il comma 4-octies dell’art. 11 del Decreto IRAP, sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale.
In pratica, il costo deducibile non va più determinato per differenza rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’art. 11 del Decreto IRAP (nella formulazione previgente).
I chiarimenti sulla compilazione del Modello IRAP 2022 (opzionali per il Modello IRAP 2022)
Come sopra anticipato, l’Agenzia delle Entrate ha quindi fornito le istruzioni per la compilazione della Sezione I del quadro IS del Modello IRAP 2022.
In particolare:
- nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
- nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’art. 11, comma 4-octies, del Decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
- nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 del citato art. 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

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